Art. 17.
           (Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi  di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e 7, il Governo puo'
adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri
direttivi  fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui
all'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e
successive  modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi
e correttivi.
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma  5, della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  si vedano i riferimenti normativi
          all'art. 1.