Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi.
Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.