Art. 18.
            (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito
il seguente:
"Art.  20-bis  - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di  cui  agli  articoli  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo'
adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri
direttivi  fissati  dalla  presente  legge  e  secondo i principi e i
criteri  direttivi  e la procedura di cui all'articolo 20 della legge
15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
 
          Note all'art. 18:
              - Per   completezza   d'informazione,   si   riportano,
          rispettivamente,  le rubriche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
          7,  8,  9  e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
          «Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
          riassetto   normativo   e   codificazione.   -   Legge   di
          semplificazione  2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 agosto 2003, n. 196):
              «Art.  2  (Riassetto normativo in materia di produzione
          normativa,   di   semplificazione   e   di  qualita'  della
          regolazione).».
              «Art.  3  (Riassetto  normativo in materia di sicurezza
          del lavoro).».
              «Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).».
              «Art.   5  (Riassetto  in  materia  di  incentivi  alle
          attivita' produttive).».
              «Art.    6    (Riassetto   in   materia   di   prodotti
          alimentari).».
              «Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
          consumatori).».
              «Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).».
              «Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione
          delle imprese).».
              «Art.  11  (Riassetto  delle  disposizioni  relative al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
              - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.