Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Note all'art. 18: - Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196): «Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione).». «Art. 3 (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).». «Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).». «Art. 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).». «Art. 6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).». «Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).». «Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).». «Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).». «Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).». - Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.