Art. 20. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 20: - L'art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.». - La legge 29 gennaio 1992, n. 112, abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.». - L'art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.