Art. 20.
                            (Abrogazioni)
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato.
2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 28 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 20:
              - L'art.   7   della   legge  11 agosto  2003,  n.  218
          (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori
          effettuato  mediante  noleggio  di autobus con conducente),
          abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
              - La  legge  29 gennaio  1992,  n.  112, abrogata dalla
          presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia
          di rimorchi agricoli.».
              - L'art.  3  del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454
          (Determinazione  dei  termini  per  la  trasmissione  e  la
          revisione  dei  rendiconti  e  delle  penalita', in caso di
          ritardo,  a  carico  dei funzionari responsabili), abrogato
          dalla  presente legge, recava la disciplina della revisione
          dei rendiconti dei funzionari delegati.