Art. 3 
(Riassetto normativo in materia di benefici a  favore  delle  vittime
del  dovere,  del  servizio,  del  terrorismo,   della   criminalita'
         organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
benefici a  favore  delle  vittime  del  dovere,  del  servizio,  del
terrorismo, della criminalita' organizzata e di  ordigni  bellici  in
tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
direttivi: 
a) riassetto,  coordinamento  e   razionalizzazione   di   tutte   le
   disposizioni  legislative  in   materia,   prevedendo   anche   la
   delegificazione   e   la    semplificazione    dei    procedimenti
   amministrativi e del linguaggio normativo; 
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
   alla  diversa  matrice   degli   eventi   lesivi,   dei   benefici
   applicabili; 
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo  tipo  che
   si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
   della medesima amministrazione, anche prevedendo,  ove  possibile,
   l'accorpamento degli uffici competenti; 
d) riduzione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  degli
   interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.