Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonche' aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attivita' di gestione; c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unita' previsionale di base; d) perseguimento della fluidita' dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi; e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero; f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attivita' contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili; g) snellimento delle procedure necessarie per le attivita' di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale; h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero. 2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata).