Art. 4.
     (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
          e contabile degli uffici all'estero del Ministero
                        degli affari esteri)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  gestione
amministrativa  e  contabile  degli  uffici  all'estero del Ministero
degli  affari  esteri,  secondo  i principi, i criteri direttivi e le
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)   coerenza   giuridica,  logica  e  sistematica  della  normativa,
adeguamento,  nonche'  aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
b)  delegificazione  e  semplificazione degli aspetti organizzativi e
procedimentali dell'attivita' di gestione;
c)   semplificazione   della   gestione   di  bilancio  degli  uffici
all'estero,  anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale
accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito
di ciascuna unita' previsionale di base;
d)  perseguimento  della  fluidita' dei flussi finanziari per e dalle
sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi;
e)  semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
al  fine  di  rendere  maggiormente  flessibile la gestione contabile
all'estero;
f)   previsione   dell'adeguamento   delle  procedure  dell'attivita'
contrattuale  degli  uffici  all'estero  agli ordinamenti giuridici e
alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g)  snellimento  delle  procedure  necessarie  per  le  attivita'  di
assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h)  semplificazione,  anche  mediante  la progressiva introduzione di
sistemi  informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili
con gli uffici all'estero.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
 
          Note all'art. 4:
              - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni,
          recante    «Disciplina   dell'attivita'   del   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogata).