Art. 5 
(Delega  al  Governo  per  la   semplificazione   degli   Adempimenti
amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico
                    per le attivita' produttive) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  riassetto  delle  disposizioni  di   competenza
legislativa esclusiva  statale,  di  cui  all'articolo  117,  secondo
comma,  della  Costituzione,  vigenti  in  materia   di   adempimenti
amministrativi  delle  imprese,  a  esclusione  di  quelli   fiscali,
previdenziali, ambientali  e  di  quelli  gravanti  sulle  stesse  in
qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi
e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.
59, e successive modificazioni, nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza  delle
   categorie economiche, produttive e professionali interessate: 
   1)  semplificazione,   razionalizzazione   e   snellimento   degli
   adempimenti relativi alle  fasi  di  svolgimento,  trasformazione,
   trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa,  ivi  incluse
   le  attivita'  di  certificazione,   e   agli   aspetti   inerenti
   l'iscrizione  al  registro  delle  imprese,  anche  prevedendo  il
   coordinamento con le attivita' degli sportelli unici; 
   2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi  contrastino
   interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra
   i soggetti economici e l'accrescimento delle capacita'  produttive
   del sistema nazionale; 
   3)   delegificazione    della    disciplina    dei    procedimenti
   amministrativi connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa,
   secondo i criteri di cui all'articolo  20  della  legge  15  marzo
   1997, n. 59, e successive modificazioni; 
   4) sostituzione,  ove  possibile,  delle  norme  prescrittive  con
   sistemi di incentivi e disincentivi; 
b) riduzione degli atti sottoposti ad  obbligo  di  conservazione  da
   parte delle imprese e riduzione dei tempi di  conservazione  degli
   stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 
  2. Il Governo e le regioni, in attuazione del  principio  di  leale
collaborazione, promuovono intese  o  concludono  accordi,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997, al fine di: 
a) favorire  il   coordinamento   dell'esercizio   delle   competenze
   normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e
   di procedimenti  di  autorizzazione,  di  licenza  o  di  assenso,
   comunque denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa; 
b) favorire l'armonizzazione  della  regolamentazione  relativa  alla
   semplificazione   degli   adempimenti    connessi    all'esercizio
   dell'attivita' d'impresa; 
c) favorire il conseguimento di  livelli  minimi  di  semplificazione
   degli  adempimenti  connessi   allo   svolgimento   dell'attivita'
   d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa  individuazione
   delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle  iniziative
   sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; 
d) individuare particolari  forme  di  semplificazione,  omogenee  su
   tutto il territorio nazionale,  degli  adempimenti  connessi  allo
   svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese  e  delle
   imprese artigiane; 
e) adottare  le  misure  idonee  a   garantire   la   completezza   e
   l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro
   informatico degli adempimenti amministrativi per  le  imprese,  di
   cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche'  a
   coordinarne i  contenuti  con  i  processi  di  semplificazione  e
   riassetto della regolazione statale, regionale e locale; 
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla  piena
   operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli  23  e  24
   del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   nonche'
   l'estensione  e  lo  sviluppo  dell'operativita'   degli   stessi,
   favorendo: 
   1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in  relazione
   alla dimensione  territoriale  e  demografica  di  interesse,  nel
   rispetto  dell'autonomia  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine   di
   garantire  adeguati   livelli   di   funzionalita',   nonche'   il
   coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; 
   2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla  gestione
   degli  sportelli  unici,  sia  a  fini  di  semplificazione  degli
   adempimenti  amministrativi   relativi   alle   fasi   di   avvio,
   svolgimento,   trasformazione,    trasferimento    e    cessazione
   dell'attivita' d'impresa, sia a fini di promozione territoriale; 
   3) l'implementazione di modelli innovativi per la  formazione  del
   personale addetto agli sportelli unici; 
   4) l'adozione  di  efficaci  strumenti  di  informatizzazione  dei
   processi  e  di   diffusione   della   conoscenza   del   contesto
   territoriale. 
  3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  meccanismi  di  premialita'
regionale, cofinanziabili, limitatamente alle  aree  sottoutilizzate,
con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,  n.
289. 
  4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi  di
cui al comma 2, la propria  legislazione  concernente  la  disciplina
degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e  agli
obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza  con  i  decreti
legislativi di cui al comma 1. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  6,  della legge
          5 giugno  2003,  n.  131, si vedano i riferimenti normativi
          all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 2.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto
          legislativo n. 281, del 1997:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  16,  della  legge
          29 luglio  2003,  n. 229, recante "Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione. - Legge di semplificazione 2001" (pubb1icata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
              "Art.   16   (Registro  informatico  degli  adempimenti
          amministrativi  per  le  imprese). - 1. Presso il Ministero
          delle  attivita'  produttive,  che si avvale a questo scopo
          del   sistema   informativo   delle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il
          Registro  informatico  degli adempimenti amministrativi per
          le  imprese,  di  seguito  denominato  "Registro", il quale
          contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
          previsti  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  l'avvio e
          l'esercizio  delle  attivita'  di  impresa,  nonche' i dati
          raccolti   dalle  amministrazioni  comunali  negli  archivi
          informatici  di  cui  all'art.  24,  comma  2,  del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112.  Il Registro, che si
          articola  su  base  regionale con apposite sezioni del sito
          informatico,   fornisce,   ove   possibile,   il   supporto
          necessario  a  compilare  in  via  elettronica  la relativa
          modulistica.
              2.  E'  fatto  obbligo  alle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  ai  concessionari  di  lavori e ai concessionari e
          gestori   di   servizi  pubblici,  di  trasmettere  in  via
          informatica   al   Ministero   delle  attivita'  produttive
          l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi  necessari per
          l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive   e   del   Ministro   per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,  sono  stabilite le modalita' di coordinamento,
          di   attuazione  e  di  accesso  al  Registro,  nonche'  di
          connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
              4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti
          telematici,  individuati  con  decreto  del  Ministro delle
          attivita' produttive.
              5.  Del  Registro  possono  avvalersi  gli enti locali,
          qualora  non  provvedano in proprio, per i servizi pubblici
          da loro gestiti.".
              - Si  riportano  gli  articoli 23  e  24,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del Capo I della legge
          15 marzo  1997, n. 59" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92):
              "Art.  23  (Conferimento  di  funzioni ai comuni). - 1.
          Sono   attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative
          concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
          la  riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione
          di  impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle
          concessioni o autorizzazioni edilizie.
              2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
          industria   dall'art.  19,  le  regioni  provvedono,  nella
          propria   autonomia   organizzativa  e  finanziaria,  anche
          attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
          dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
          riferimento  alla  localizzazione  ed  alla  autorizzazione
          degli   impianti   produttivi  e  alla  creazione  di  aree
          industriali.  L'assistenza  consiste, in particolare, nella
          raccolta  e  diffusione,  anche  in  via  telematica, delle
          informazioni  concernenti  l'insediamento  e lo svolgimento
          delle  attivita'  produttive  nel territorio regionale, con
          particolare  riferimento  alle  normative applicabili, agli
          strumenti   agevolativi   e   all'attivita'   delle  unita'
          organizzative  di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
          diffusione  delle informazioni concernenti gli strumenti di
          agevolazione    contributiva    e    fiscale    a    favore
          dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti  e del lavoro
          autonomo.
              3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive.".
              "Art.  24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
          funzioni   amministrative   in   materia   di  insediamenti
          produttivi).  - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
          forma  associata,  anche con altri enti locali, le funzioni
          di  cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
          responsabile dell'intero procedimento.
              2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
          al  fine  di  garantire  a tutti gli interessati l'accesso,
          anche  in  via  telematica, al proprio archivio informatico
          contenente  i dati concernenti le domande di autorizzazione
          e  il  relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
          per   le   procedure   autorizzatorie,   nonche'  tutte  le
          informazioni  disponibili a livello regionale, ivi comprese
          quelle  concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
          essere fornite in modo coordinato.
              3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la
          realizzazione dello sportello unico.
              4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
          possono   avvalersi,   nelle  forme  concordate,  di  altre
          amministrazioni  ed enti pubblici, cui possono anche essere
          affidati singoli atti istruttori del procedimento.
              5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
          contratti  d'area,  l'accordo tra gli enti locali coinvolti
          puo'  prevedere  che  la gestione dello sportello unico sia
          attribuita  al  soggetto  pubblico responsabile del patto o
          del contratto.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,
          recante   "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
          305):
              "Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti  nel  comma  2,  dell'art.  72. Sino all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11.-12. Omissis.
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          "de  minimis"  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".