Art. 6.
        (Riassetto normativo in materia di pari opportunita)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
pari  opportunita',  secondo  i  principi,  i  criteri direttivi e le
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  individuazione  di  strumenti  di prevenzione e rimozione di ogni
forma  di  discriminazione,  in  particolare per cause direttamente o
indirettamente  fondate  sul  sesso,  la razza o l'origine etnica, la
religione   o  le  convinzioni  personali,  gli  handicap,  l'eta'  e
l'orientamento  sessuale,  anche  al fine di realizzare uno strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti  in  sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione;
b)  adeguamento  e  semplificazione  del  linguaggio  normativo anche
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  117, della Costituzione si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 5.