Art. 8.
               (Disposizioni in materia di trasporti)
1.  All'articolo  119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di  cui al comma 4 e'
ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture
e  dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati
agli  organi  sanitari  periferici  della  Societa'  rete ferroviaria
italiana Spa".
 
          Note all'art. 8:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  119  del  decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni,   recante   «Nuovo   codice   della  strada»
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 1992, n.
          114) come ulteriormente modificato dalla presente legge:
              «Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
          motore.
              2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,
          tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o  da un medico militare in servizio permanente effettivo o
          da  un  medico  del  ruolo professionale dei sanitari della
          Polizia  di  Stato  o  da un medico del ruolo sanitario del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco o da un ispettore
          medico  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          In  tutti  i  casi tale accertamento deve essere effettuato
          nei gabinetti medici.
              2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici
          nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di
          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
          medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie
          del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
          l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il
          successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma
          o la revisione della patente di guida.
              3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
              4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto  o  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri;
                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida;
                d-bis) dei   soggetti   affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
              5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
          comma  4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti.  Questi  decide
          avvalendosi  di accertamenti demandati agli organi sanitari
          periferici della Societa' rete ferroviaria italiana S.p.a.
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente  di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri  a  norma dell'art. 129, comma 2, e
          dell'art.  130,  comma  1, nei casi in cui sia accertato il
          difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
          fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di   cui   al  comma  4,  lettera  a),  il  Ministro  delle
          infrastrutture    e   dei   trasporti   si   avvale   della
          collaborazione    di   medici   appartenenti   ai   servizi
          territoriali della riabilitazione.
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
                a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
          confermare le patenti di guida;
                b) le   modalita'   di  rilascio  ed  i  modelli  dei
          certificati medici;
                c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne  parte  un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a visita
          aspiranti   conducenti   che  manifestano  comportamenti  o
          sintomi   associabili   a   patologie   alcolcorrelate,  le
          commissioni  mediche  sono  integrate con la presenza di un
          medico  dei  servizi  per lo svolgimento delle attivita' di
          prevenzione,  cura,  riabilitazione e reinserimento sociale
          dei  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
          intervenire,  ove  richiesto dall'interessato, un medico di
          sua fiducia;
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D.
              9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica
          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
          abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
          all'albo professionale.
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il Ministro della salute, e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire  alle  Commissioni  mediche locali informazioni sul
          progresso  tecnico-scientifico  che ha riflessi sulla guida
          dei  veicoli  a  motore  da  parte  dei mutilati e minorati
          fisici.».