Art. 9.
               (Disposizioni in materia di ordinamento
              dell'amministrazione degli affari esteri)
1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata;
b)  all'articolo  35,  primo  comma,  dopo le parole: "possono essere
istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti
dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'";
c)  all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  nonche'  di  consulenti  dotati  delle  professionalita'
necessarie  per  l'espletamento di prove d'esame per la selezione del
personale";
d) all'articolo 74:
1)  al  primo  comma,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
amministrato  dal  capo  della  delegazione.  La  resa  del  conto va
effettuata  al  termine  dei  lavori  e comunque trimestralmente se i
lavori si protraggono oltre tre mesi";
2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "e di funzionamento" sono
inserite  le  seguenti:  ",  ivi  comprese  le spese di acquisizione,
locazione  ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi
e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il   fondo   e'  amministrato  dal  capo  della  delegazione  ed  e'
rendicontato  nei  termini  previsti  dalla  normativa sulla resa del
conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma e' abrogato;
e)  all'articolo  83,  terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle"
sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 e' abrogato;
g)  all'articolo  177,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "Ministro
consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2.  In  relazione  alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  come  modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo,
sono  fatti  salvi,  fino  alla  data  di  scadenza,  i  contratti di
locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
conclusi  in  favore  di funzionari diplomatici che occupano posti di
Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3.  All'articolo  3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le
parole:  "ai  sensi  degli  articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30
gennaio  1999,  n.  36"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riportano  i testi degli articoli 26, 35, 51, 74,
          83  e  177,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967, n. 18, e successive modificazioni, recante
          «Ordinamento   dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
          44) come ulteriormente modificati dalla presente legge:
              «Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
          di amministrazione e' composto:
                a) del Ministro;
                b) del Segretario generale;
                c) del   capo   del   Cerimoniale  diplomatico  della
          Repubblica;
                d) dei direttori generali;
                e) dell'ispettore  generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero;
                e-bis) dei capi servizio;
                e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
                f) di  due rappresentanti del personale, da nominarsi
          all'inizio  di  ogni biennio, con le modalita' previste dal
          testo   unico   delle   disposizioni  sullo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato.
              Il  Consiglio  di  amministrazione esercita le seguenti
          funzioni:
                a) designa  i membri delle Commissioni di avanzamento
          di cui all'art. 98;
                b) formula  proposte  per l'organizzazione e i metodi
          di  lavoro  dell'Amministrazione,  per  l'aggiornamento dei
          mezzi    necessari    alla   rapidita',   riservatezza   ed
          economicita' dei servizi;
                c) (abrogato);
                d) cura  l'elaborazione  di una relazione annuale sui
          risultati     conseguiti    nell'organizzazione    e    nel
          funzionamento  dell'Amministrazione;  sull'attivita' svolta
          nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
          dell'informazione;  sul  reclutamento,  specializzazione  e
          qualificazione,  aggiornamento,  perfezionamento  e impiego
          del  personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
          nuovo anno;
                e) esprime  il  proprio  avviso su tutte le questioni
          sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
                f) esercita  le  altre  attribuzioni conferitegli dal
          presente   decreto   e   dalle   leggi  vigenti  in  quanto
          compatibili con il decreto stesso.
              Il  Consiglio  e' presieduto dal Ministro, o per delega
          da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
          da un direttore generale.
              I  membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
          e-ter)   del   primo   comma,  in  caso  di  assenza  o  di
          impedimento,   possono  essere  sostituiti  dai  rispettivi
          funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
          lavori  del  Consiglio  di  amministrazione  quando  tratta
          materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
          dal Segretario generale.
              Le    funzioni   di   segretario   del   Consiglio   di
          amministrazione  sono  esercitate  da  un funzionario della
          Direzione  generale  del personale di grado non inferiore a
          consigliere di Legazione.».
              «Art.   35   (Delegazioni   diplomatiche   speciali   e
          ambascerie   straordinarie).   -  Delegazioni  diplomatiche
          speciali  possono  essere  istituite  nei  casi particolari
          richiesti  dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi,
          nonche'  nei  casi  in  cui la partecipazione a conferenze,
          trattative  o  riunioni  internazionali renda necessaria la
          costituzione in loco di apposito ufficio.
              Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
          decreto  del Ministro per gli affari esteri di concerto con
          il  Ministro  per  il  tesoro. Con le stesse modalita' sono
          stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
              In   occasioni   solenni  possono  essere  inviate,  in
          missione temporanea, ambascerie straordinarie.».
              «Art. 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici). - Per
          l'espletamento  della  propria  attivita' le rappresentanze
          diplomatiche  e gli uffici consolari di I categoria possono
          avvalersi  dell'opera  di  consulenti  legali,  sanitari  e
          tecnici  del  luogo,  nonche'  di  consulenti  dotati delle
          professionalita'  necessarie  per  l'espletamento  di prove
          d'esame per la selezione del personale.
              Il  ricorso  a  consulenti  deve essere preventivamente
          autorizzato  dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto
          concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali.
          Qualora  l'assistenza debba avere carattere continuativo il
          Ministero  stabilisce,  d'intesa  con  quello  del  tesoro,
          insieme  con  la durata e le condizioni del rapporto, anche
          la remunerazione.».
              «Art.  74  (Fondi  per delegazioni). - Alle delegazioni
          nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
          a  incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
          internazionale  puo'  essere  attribuito,  d'intesa  con il
          Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
          funzionamento  e  di  rappresentanza, amministrato dal capo
          della  delegazione.  La  resa  del  conto  va effettuata al
          termine  dei  lavori e comunque trimestralmente se i lavori
          si protraggono oltre tre mesi.
              Alle  delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
          35  e'  attribuito  un fondo, d'intesa con il Ministero del
          tesoro,   per  far  fronte  alle  spese  di  ufficio  e  di
          funzionamento,  ivi  comprese  le  spese  di  acquisizione,
          locazione  ed esercizio di beni materiali e strumentali, di
          automezzi  e  di  locali.  Nel  caso  in  cui il capo della
          delegazione  speciale non fruisca del trattamento economico
          di  cui  all'art.  204 si tiene conto, nella determinazione
          dell'ammontare    del   fondo,   anche   delle   spese   di
          rappresentanza  che  egli  debba  sostenere.  Il  fondo  e'
          amministrato  dal capo della delegazione ed e' rendicontato
          nei  termini  previsti dalla normativa sulla resa del conto
          da parte dei funzionari delegati.».
              «Art.  83  (Automezzi).  - Ai capi delle rappresentanze
          diplomatiche    e'    assegnata    una    autovettura    di
          rappresentanza.  Una  autovettura  e' altresi' assegnata ai
          consoli generali di I classe.
              Alle   rappresentanze   diplomatiche   e   agli  uffici
          consolari  di  I  categoria,  in relazione alle esigenze di
          servizio,  e'  inoltre  assegnata almeno una autovettura od
          autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal
          regolamento.
              Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese  inerenti agli
          automezzi,   comprese   quelle  di  locazione  finanziaria,
          manutenzione  ordinaria  e straordinaria, di assicurazione,
          nonche'  per  gli  automezzi  di  servizio  di cui al comma
          precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
              I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli
          sono  fissati  dal regolamento, tenuto conto del differente
          grado  di  usura  cui essi sono soggetti in conseguenza del
          loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni
          del luogo.
              La  guida  degli  automezzi  e'  affidata  a  personale
          qualificato di ruolo o a contratto.».
              «Art.  177  (Residenze  di  servizio).  -  I capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  hanno diritto, per se', per i
          familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
          arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
              Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
          di  Ministro  e  Ministro  consigliere con funzioni vicarie
          presso  le  rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
          dei  Consolati  generali di I classe. I funzionari indicati
          nel  presente  comma  che  fruiscano  di  tale diritto sono
          tenuti  a  corrispondere all'Amministrazione un canone pari
          al 15% dell'indennita' personale.
              I  contratti  necessari per l'applicazione del presente
          articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».
              - L'art.  95,  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  18 del 1967, abrogato dalla presente legge,
          recava «Formazione e qualificazione professionale.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          31 ottobre  2003,  n.  332, recante «Ratifica ed esecuzione
          del  Protocollo  aggiuntivo  dell'Accordo tra la Repubblica
          d'Austria,  il  Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
          Repubblica   di   Finlandia,   la  Repubblica  Federale  di
          Germania,  la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica
          italiana,  il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
          Bassi,  la  Repubblica  portoghese,  il Regno di Spagna, il
          Regno  di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
          (EURATOM)  e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
          (AIEA)  in  esecuzione  dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del
          Trattato  di  non  proliferazione  delle armi nucleari, con
          allegati,  fatto  a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  novembre 2003, n. 276) come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   3   (Deleghe  di  competenza).  -  1.  Per  gli
          adempimenti  di  cui  all'art.  2, lettera a), il Ministero
          delle  attivita'  produttive  si avvale dell'Agenzia per la
          protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai
          sensi  dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002, n. 207,
          stipulando   apposite   convenzioni   quadro,   secondo  le
          modalita' previste all'art. 10, comma 1.
              2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il
          Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le
          nuove  tecnologie,  l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi
          dell'art.  3  del  decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
          257,  o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione
          di  studi  ed  analisi  e  di  altre  specifiche  attivita'
          inerenti all'esecuzione del Protocollo.».