Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata; b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'"; c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di consulenti dotati delle professionalita' necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale"; d) all'articolo 74: 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati"; 3) il terzo comma e' abrogato; e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle" sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,"; f) l'articolo 95 e' abrogato; g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie". 2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257". 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 9: - Si riportano i testi degli articoli 26, 35, 51, 74, 83 e 177, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) come ulteriormente modificati dalla presente legge: «Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) del Ministro; b) del Segretario generale; c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) dei direttori generali; e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico; f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) (abrogato); d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno; e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.». «Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni. In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.». «Art. 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici). - Per l'espletamento della propria attivita' le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo, nonche' di consulenti dotati delle professionalita' necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale. Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.». «Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi. Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.». «Art. 83 (Automezzi). - Ai capi delle rappresentanze diplomatiche e' assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura e' altresi' assegnata ai consoli generali di I classe. Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, e' inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di locazione finanziaria, manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonche' per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti. I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo. La guida degli automezzi e' affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.». «Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennita' personale. I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.». - L'art. 95, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, abrogato dalla presente legge, recava «Formazione e qualificazione professionale.». - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276) come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Deleghe di competenza). - 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, lettera a), il Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalita' previste all'art. 10, comma 1. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.».