Art. 12.
                      Operazioni straordinarie
  1.  All'articolo  172  del  testo  unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  3,  le parole «per i soci della societa' risultante
dalla  fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i
soci della societa' incorporata o fusa»;
    b) il  comma  6  e'  sostituito  dal seguente: «6. All'aumento di
capitale,  all'avanzo  da annullamento o da concambio che eccedono la
ricostituzione  e  l'attribuzione  delle riserve di cui al comma 5 si
applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa'
incorporata  o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite
ai  sensi  del  comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua
formazione.   Si   considerano   non   concorrenti   alla  formazione
dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino
a concorrenza del valore della partecipazione annullata.».
  2.  All'articolo  173,  comma  15,  del  testo  unico,  le  parole:
«dell'articolo  171»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
170».
  3.  All'articolo  176,  comma  3,  del testo unico, le parole: «67,
comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,».
  4.  All'articolo  177  del  testo  unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1,  nel  primo  periodo,  le parole: «o quote» sono
soppresse  e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»;
    b) al  comma  2  le  parole:  «ai  fini  della determinazione del
reddito  dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai
fini della determinazione del reddito del conferente».
  5.  All'articolo  179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli eventuali conguagli concorrono a
formare  il  reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei
soci  della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo
47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e
dei   percipienti  nelle  operazioni  di  scambio  di  partecipazioni
mediante  permuta  o  conferimento,  ferma rimanendo, ricorrendone le
condizioni,  l'esenzione  totale  di  cui  all'articolo  87  e quella
parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
  6.   All'articolo  181,  comma  1,  del  testo  unico,  le  parole:
«dell'articolo  181»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
178».
  7.  All'articolo  183,  comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in
fine,  i  seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della
societa'  all'inizio  del  procedimento  concorsuale  e'  determinato
mediante  il  confronto  secondo  i valori riconosciuti ai fini delle
imposte  sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal
bilancio  di  cui  al  comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione
iniziale  del  curatore  o dal commissario liquidatore. Il patrimonio
netto  e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o
superiore a quello delle attivita'.».
  8.  Le  disposizioni  degli  articoli 172,  comma 3, 173, 176, 177,
comma  1,  179  e  181  del testo unico, come modificate dal presente
articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a
decorrere   dal   1° gennaio   2004;  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 172,  comma  6,  e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi
d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.
 
          Note all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 172 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  172  (Fusione  di  societa). - 1. La fusione tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento.
              2.  Nella  determinazione  del  reddito  della societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
              3.   Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,  in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma
          7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
              4.  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
              5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
              6.  All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
          o   da   concambio   che   eccedono   la  ricostituzione  e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata.
              7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti  e  versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
          mesi  anteriori  alla  data  cui si riferisce la situazione
          stessa,  e sempre che dal conto economico della societa' le
          cui   perdite   sono  riportabili,  relativo  all'esercizio
          precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
          risulti  un  ammontare  di ricavi e proventi dell'attivita'
          caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
          di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
          all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
          di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
          anteriori.  Tra  i predetti versamenti non si comprendono i
          contributi  erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
          enti  pubblici.  Se le azioni o quote della societa' la cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
          concorrenza  dell'ammontare  complessivo della svalutazione
          di   tali   azioni   o   quote  effettuata  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito  dalla societa' partecipante o
          dall'impresa  che  le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
              8.   Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          relativo  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,   secondo   le   disposizioni  applicabili  in
          relazione  al  tipo di societa', in base alle risultanze di
          apposito conto economico.
              9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia  della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma
          2,  del  codice  civile;  successivamente  a  tale  data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  173, comma 15, del
          testo  unico  delle imposte sui redditi come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 173 (Scissione di societa). - 1.-14. (Omissis).
              15.  Nei  confronti della societa' soggetta all'imposta
          sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
          non  soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
          del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
          societa'  del  primo  tipo  si  applicano  anche, in quanto
          compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a
          tal  fine  la societa' scissa come trasformata per la quota
          di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.».
              - Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del testo
          unico   delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto conferitario). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
          conferimento  dell'azienda secondo il regime di continuita'
          dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo
          e  la successiva cessione della partecipazione ricevuta per
          usufruire  dell'esenzione  totale  di cui all'art. 87, o di
          quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 177 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta,
          mediante  la  quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73,
          comma   1,   lettere  a)  e  b),  acquista  o  integra  una
          partecipazione  di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma
          1,  n.  1),  del  codice civile, contenente disposizioni in
          materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  in altro
          soggetto   indicato   nelle   medesime  lettere  a)  e  b),
          attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'
          luogo   a   componenti  positivi  o  negativi  del  reddito
          imponibile  a  condizione che il costo delle azioni o quote
          date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
          in  cambio.  L'eventuale  conguaglio  in  denaro concorre a
          formare   il   reddito  del  percipiente  ferma  rimanendo,
          ricorrendone  le  condizioni,  l'esenzione  totale  di  cui
          all'art.  87  e  quella  parziale di cui agli articoli 58 e
          art. 68, comma 3.
              2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
          in  societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria
          acquisisce  il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
          2359,  primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate,
          ai  fini della determinazione del reddito della conferente,
          in  base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio
          netto  formato  dalla societa' conferitaria per effetto del
          conferimento.
              3.  Si  applicano  le disposizioni dell'art. 175, comma
          2.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 179 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  179  (Regime  di neutralita' fiscale). - 1. Alle
          operazioni  indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 178 si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
              2.  Ai  conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  178  si  applica l'art. 176. Le disposizioni del
          comma  1  si applicano anche nei confronti del beneficiario
          non  residente  con riferimento alla stabile organizzazione
          nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
          patrimoniali  del  conferente  residente o, nell'ipotesi di
          cui   alla  lettera d)  del  comma  1  dell'art.  178,  non
          residente, in essa effettivamente confluiti.
              3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
          della  stabile organizzazione del conferente residente sono
          imponibili  a  titolo  di  realizzo  al valore normale, con
          deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
          assorbimento,  dell'ammontare  della  imposta che lo Stato,
          dove   e'   situata   la  stabile  organizzazione,  avrebbe
          effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
          direttiva   comunitaria   23 luglio  1990,  n.  90/434.  Il
          beneficiario non residente subentra al conferente residente
          per tutti i diritti e gli obblighi tributari.
              4.  Le  operazioni  di  fusione, scissione e scambio di
          partecipazioni  mediante  permuta  o conferimento, indicate
          nell'art.  178,  non comportano realizzo di plusvalenze ne'
          di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
          valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
          ripartendosi  tra  tutte  in  proporzione  dei  valori alle
          stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
          di  cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
          reddito  dei  soci  della societa' incorporata o fusa o dei
          soci  della  societa'  scissa,  fatta  salva l'applicazione
          dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
          articoli 58  e  87,  e  dei percipienti nelle operazioni di
          scambio  di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
          ferma  rimanendo,  ricorrendone  le condizioni, l'esenzione
          totale  di  cui  all'art.  87 e quella parziale di cui agli
          articoli 58 e 68, comma 3.
              5.  Se  e'  stata  conferita da un soggetto una stabile
          organizzazione   situata  in  un  altro  Stato  membro,  le
          relative  plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti del
          conferente   residente  a  titolo  di  realizzo  al  valore
          normale,  con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
          totale  assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che lo
          Stato  dove  e'  situata  la stabile organizzazione avrebbe
          prelevato   in   assenza   delle   norme   della  direttiva
          comunitaria  23 luglio  1990  n.  90/434.  In  tal  caso la
          partecipazione  ricevuta  e'  valutata  fiscalmente in base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai fini delle imposte sui
          redditi  degli  elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
          agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
          di    un   importo   pari   all'imponibile   corrispondente
          all'imposta dovuta a saldo.
              6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i
          componenti  dell'azienda  o  del  complesso  aziendale  che
          abbiano  formato  oggetto  delle  operazioni  indicate alle
          lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
          in  seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
          situata  nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
          si  applica  se  successivamente alle predette operazioni i
          componenti  conferiti  nella stabile organizzazione situata
          nel territorio dello Stato ne vengano distolti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 181 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  181  (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di
          cui  alle  lettere  a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le
          perdite  fiscali  sono  ammesse  in  deduzione da parte del
          soggetto  non residente alle condizioni e nei limiti di cui
          all'art.  172,  comma  7, proporzionalmente alla differenza
          tra  gli  elementi dell'attivo e del passivo effettivamente
          connessi  alla  stabile  organizzazione sita nel territorio
          dello  Stato  risultante  dall'operazione  e  nei limiti di
          detta differenza.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 183 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
          casi  di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
          il  reddito  di  impresa  relativo  al periodo compreso tra
          l'inizio  dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
          il  provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
          in  base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
          liquidatore.  Per  le imprese individuali e per le societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice il detto
          reddito   concorre   a   formare   il  reddito  complessivo
          dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
          dei  soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
          della  dichiarazione  di fallimento o del provvedimento che
          ordina la liquidazione.
              2.  Il  reddito di impresa relativo al periodo compreso
          tra  l'inizio  e  la chiusura del procedimento concorsuale,
          quale  che  sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
          esercizio  provvisorio,  e' costituito dalla differenza tra
          il  residuo  attivo  e  il  patrimonio netto dell'impresa o
          della  societa' all'inizio del procedimento, determinato in
          base  ai  valori  fiscalmente  riconosciuti.  Il patrimonio
          netto   dell'impresa   o   della  societa'  all'inizio  del
          procedimento   concorsuale   e'   determinato  mediante  il
          confronto  secondo  i  valori  riconosciuti  ai  fini delle
          imposte  sui  redditi,  tra  le  attivita'  e le passivita'
          risultanti  dal  bilancio  di  cui  al  comma  1, redatto e
          allegato  alla  dichiarazione  iniziale  del curatore o dal
          commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato
          nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a
          quello delle attivita'.
              3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
          collettivo  e  in accomandita semplice la differenza di cui
          al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
          beni  personali  dell'imprenditore  o dei soci compresi nel
          fallimento  o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
          personali  dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
          o  dal  commissario  liquidatore.  Ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
          netto   dell'imposta   locale   sui  redditi,  e'  imputato
          all'imprenditore,  ai  familiari partecipanti all'impresa o
          ai  soci  nel  periodo  di  imposta  in cui si e' chiuso il
          procedimento;  se  questo si chiude in perdita si applicano
          le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni
          e  diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione
          a  norma  dell'art.  46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267,  restano  fermi,  in  ciascun  periodo di imposta, gli
          obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
              4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
          impresa  relativo  al periodo di durata del procedimento e'
          commisurata  alla  differenza  di  cui ai commi 2 e 3 ed e'
          prelevata  sulla  stessa.  Per  i redditi di ciascuno degli
          immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali
          dell'imprenditore  o  dei  soci  compresi  nel fallimento o
          nella  liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
          possesso  rientrante nel periodo di durata del procedimento
          ed  e'  prelevata,  nel  complessivo  ammontare, sul prezzo
          ricavato dalla vendita.».