Art. 12. Operazioni straordinarie 1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «per i soci della societa' risultante dalla fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i soci della societa' incorporata o fusa»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.». 2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: «dell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170». 3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,». 4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «o quote» sono soppresse e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»; b) al comma 2 le parole: «ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione del reddito del conferente». 5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.». 6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: «dell'articolo 181» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178». 7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.». 8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 172 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 172 (Fusione di societa). - 1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. 5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. 7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. 8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico. 9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione.». - Si riporta il testo dell'art. 173, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 173 (Scissione di societa). - 1.-14. (Omissis). 15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.». - Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - 1.-2. (Omissis). 3. Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.». - Si riporta il testo dell'art. 177 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e art. 68, comma 3. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito della conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 179 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale). - 1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. 2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti. 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. 4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. 6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.». - Si riporta il testo dell'art. 181 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.». - Si riporta il testo dell'art. 183 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'. 3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.».