Art. 14.
                       Ritenute sui dividendi
  1.  Nell'articolo  27  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) al secondo periodo, le parole da: «ovvero non sia superiore»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
      2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
ritenuta  e'  applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese  commerciali  ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  e  dalle  societa  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo
testo  unico  sugli  utili derivanti dai contratti di associazione in
partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone
fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi
dell'articolo  66  del  predetto testo unico, in luogo del patrimonio
netto  si  assume  il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47
del medesimo testo unico.»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei casi di
cui  all'articolo  47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  la  ritenuta  prevista  dai  commi  1 e 4 si applica
sull'intero  ammontare  delle somme o dei valori corrisposti, qualora
il  percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.»;
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sulle remunerazioni
corrisposte  a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al
capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e  strumenti  finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  e  a contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e'
soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis)
del  comma  1,  dell'articolo  67  del  testo  unico  e  non relativi
all'impresa  ai  sensi  dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e'
operata  una  ritenuta  del  12,50  per  cento a titolo d'imposta dai
soggetti  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 23 che intervengono
nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
      a) sulla  quota  imponibile  delle remunerazioni corrisposte da
soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al
patrimonio,  titoli  e strumenti finanziari e a contratti di cui alla
lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
      b) sull'intero  importo  delle  remunerazioni  corrisposte,  in
relazione  a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti
non  relativi  all'impresa  ai  sensi dell'articolo 65, da societa ed
enti  residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di
cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi dell'articolo 167,
comma 4,  del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri
al   soggetto   che  interviene  nella  riscossione  che,  a  seguito
dell'esercizio  di  interpello  secondo  le  modalita'  del  comma 5,
lettera  b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni
di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo
unico.  La  disposizione  del  periodo precedente non si applica alle
partecipazioni,   ai  titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo periodo, emessi da
societa'  i  cui  titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta    e',   altresi',   operata   sull'intero   importo   delle
remunerazioni  relative  a  contratti  stipulati  con  associanti non
residenti  che  non  soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo.
  4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute
applicate  dallo  Stato  estero. In caso di distribuzione di utili in
natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
  2.  Le  disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, come
modificate  dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti
a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto;
quelle  di  cui  ai  commi  4  e 4-bis del medesimo articolo 27, come
modificate  dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti
a  decorrere  dai  periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio
2006.
 
          Note all'art. 14:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
          all'art.  47,  comma 7, del predetto testo unico, a persone
          fisiche   residenti   in  relazione  a  partecipazioni  non
          qualificate  ai  sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1
          dell'art.  67  del  citato testo unico n. 917 del 1986, non
          relative  all'impresa  ai  sensi  dell'art. 65 del medesimo
          testo  unico.  La  ritenuta di cui al periodo precedente si
          applica  alle  condizioni ivi previste agli utili derivanti
          dagli  strumenti  finanziari  di  cui all'art. 44, comma 2,
          lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b),
          del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
          sia  superiore  al 5 per cento o al 25 per cento del valore
          del   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
          bilancio   approvato   prima  della  data  di  stipula  del
          contratto  nel  caso  in  cui  si tratti rispettivamente di
          societa'   i   cui   titoli   sono   negoziati  in  mercati
          regolamentati  o  di  altre  partecipazioni. La ritenuta e'
          applicata  altresi'  dalle  persone  fisiche che esercitano
          imprese  commerciali  ai sensi dell'art. 55 del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  e  dalle  societa'  in  nome
          collettivo  e  in accomandita semplice ed equiparate di cui
          all'art.  5  del medesimo testo unico sugli utili derivanti
          dai  contratti  di  associazione in partecipazione previsti
          nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone  fisiche
          residenti;  per  i  soggetti  che determinano il reddito ai
          sensi  dell'art.  66 del predetto testo unico, in luogo del
          patrimonio  netto si assume il valore individuato nel comma
          2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
              1-bis.  Nei  casi  di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, la
          ritenuta  prevista  dai  commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare  delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          alla partecipazione.
              2.  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura i
          singoli  soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
          sono  tenuti  a  versare alle societa' ed altri enti di cui
          alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 73 del predetto
          testo  unico,  l'importo corrispondente all'ammontare della
          ritenuta  di  cui  al  comma 1, determinato in relazione al
          valore  normale  dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
          dalla  valutazione  operata  dalla  societa' emittente alla
          data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
          del citato testo unico.
              3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
          l'aliquota  del  27  per  cento  sugli  utili corrisposti a
          soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera a) e ai contratti di
          associazione  in  partecipazione di cui all'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  non relative a stabili organizzazioni nel
          territorio   dello  Stato.  L'aliquota  della  ritenuta  e'
          ridotta  al  12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
          azionisti  di  risparmio. I soggetti non residenti, diversi
          dagli  azionisti  di  risparmio, hanno diritto al rimborso,
          fino   a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
          dell'imposta  che  dimostrino  di aver pagato all'estero in
          via  definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione
          del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
              3-bis.  I  soggetti  cui si applica l'art. 98 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
          tenuti  ad  operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
          cui   al  comma  3  sulla  remunerazione  di  finanziamenti
          eccedenti  prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
          dal  socio  o da una sua parte correlata, non residenti nel
          territorio  dello  Stato. A fini della determinazione della
          ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
          eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
          alla  medesima  remunerazione. La presente disposizione non
          si  applica  alla  remunerazione di finanziamenti eccedenti
          direttamente   erogati  dalle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.
              4.  Sulle  remunerazioni  corrisposte a persone fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli  e strumenti finanziari di cui all'art.
          44,  comma  2,  lettera a), ultimo periodo, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  e a contratti di cui all'art.
          109,  comma 9, lettera &di;b), del medesimo testo unico, in
          cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati
          ai  sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del
          testo  unico  e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
          65  dello  stesso  testo unico, e' operata una ritenuta del
          12,50  per  cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
          primo  comma  dell'art.  23  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
                a) sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti  finanziari  e a contratti di cui alla lettera c)
          del  comma  1  dell'art.  67  del  citato  testo unico, non
          relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
                b) sull'intero     importo     delle    remunerazioni
          corrisposte,   in   relazione   a  partecipazioni,  titoli,
          strumenti  finanziari  e contratti non relativi all'impresa
          ai  sensi  dell'art.  65,  da societa' ed enti residenti in
          paesi  o  territori a regime fiscale privilegiato di cui al
          decreto  ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma
          4,  del  citato  testo  unico  salvo  che la persona fisica
          dimostri  al soggetto che interviene nella riscossione che,
          a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita'
          del  comma  5,  lettera  b),  dello  stesso  art. 167, sono
          rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  87  del  citato testo unico. La disposizione del
          periodo  precedente  non si applica alle partecipazioni, ai
          titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di cui all'art. 44,
          comma  2,  lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
          cui  titoli  sono  negoziati  nei mercati regolamentati. La
          ritenuta  e',  altresi',  operata sull'intero importo delle
          remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
          non  residenti  che  non  soddisfano  le  condizioni di cui
          all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
              4-bis.  Le  ritenute  del comma 4 sono operate al netto
          delle  ritenute  applicate  dallo  Stato estero. In caso di
          distribuzione   di   utili   in   natura  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2.
              5.  Le  ritenute  di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati   in  partecipazione  dichiarino  all'atto  della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'   di   impresa   o   ad   una  partecipazione
          qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
          67  del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
          4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
          d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
          sul reddito delle societa'.
              6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
          applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».