Art. 15.
 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta
sostitutiva  non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione
di  partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti
finanziari  e  di  contratti,  non  qualificati  di  cui  al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio  dell'interpello secondo le
modalita'  del  comma  5,  lettera b),  dell'articolo 167, del citato
testo  unico  del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»;
    b) al   comma   4  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:
«L'eventuale  imposta  sostitutiva  pagata  fino al superamento delle
percentuali  di  partecipazione  o  di diritti di voto indicati nella
lettera   c-bis)  del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'  portata  in
detrazione dalle imposte sui redditi.».
  2.   Le   disposizioni   dell'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, come modificate dal presente
articolo,  si  applicano  alle  plusvalenze percepite a decorrere dal
periodo  di  imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui
al  comma  4  del  medesimo  articolo 5, come modificate dal presente
articolo,  si  applicano  alle  plusvalenze percepite a decorrere dal
periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
          Note all'art. 15:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
          c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917).  -  1.
          (Abrogato).
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
          dall'art.   3,  comma  1,  determinati  secondo  i  criteri
          stabiliti  dall'art.  82  del  predetto  testo  unico, sono
          soggetti  ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          con  l'aliquota  del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
          non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
          partecipazioni  al  capitale  o  al patrimonio, di titoli o
          strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui
          al  comma  4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          n.  917  del  1986,  salvo  la  dimostrazione, a seguito di
          esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
          lettera  b),  dell'art.  167,  del  citato  testo unico del
          rispetto  delle  condizioni  indicate  nella lettera c) del
          comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 e quelle di cui
          alla  lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  determinate secondo i criteri di cui all'art.
          68  sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
          dei  redditi.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle
          finanze  possono essere previsti particolari adempimenti ed
          oneri  di documentazione per la determinazione dei predetti
          redditi.  L'obbligo  di  dichiarazione  non sussiste per le
          plusvalenze   e   gli   altri   proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.   L'imposta   sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
          corrisposta  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute  a  saldo  in  base  alla dichiarazione. L'eventuale
          imposta   sostitutiva  pagata  fino  al  superamento  delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella  lettera  c-bis) del comma 1 dell'art. 67, e' portata
          in detrazione dalle imposte sui redditi.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.».