Art. 15. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»; b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.». 2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. (Abrogato). 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'art. 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'art. 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».