Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli