Art. 2.
                         Redditi di capitale
  1.  All'articolo  44,  comma  2, del testo unico, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si considerano
similari  alle  azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da
societa'  ed  enti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
d),   la   cui   remunerazione   e'   costituita   totalmente   dalla
partecipazione  ai  risultati economici della societa' emittente o di
altre  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell'affare in
relazione  al  quale  i  titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi.  Le  partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio, nonche' i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi
da  societa'  ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si
considerano  similari  alle  azioni  a  condizione  che  la  relativa
remunerazione  sia  totalmente  indeducibile nella determinazione del
reddito  nello  Stato  estero  di residenza del soggetto emittente; a
tale  fine  l'indeducibilita'  deve  risultare  da  una dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;»;
    b) la lettera b) e' soppressa.
  2.  All'articolo  47  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  le  parole:  «Gli utili derivanti dai contratti di cui alla
lettera  f)  dell'articolo  44»  sono  sostituite dalle seguenti: «Le
remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b),»;
      2)  le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risultante  dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»;
      3)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti
stipulati  con  associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente   si   applica  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo periodo; ove tali
condizioni  non  siano  rispettate  le  remunerazioni concorrono alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare.»;
    b) al comma 4:
      1)  le  parole:  «gli  utili provenienti» sono sostituite dalle
seguenti:  «gli  utili  relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), corrisposti»;
      2)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di
cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera  b),  relative a contratti
stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.».
  3.  Le  disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo,  47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo
unico,  come  modificate  dal  presente articolo, hanno effetto per i
periodi  di  imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2006;
quelle  di  cui  all'articolo  47, commi 2, primo periodo, e 4, primo
periodo,  del  medesimo  testo  unico, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  44 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art.  44  (Redditi  di capitale). - 1. Sono redditi di
          capitale:
                a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
          depositi e conti correnti;
                b) gli   interessi   e   gli   altri  proventi  delle
          obbligazioni  e titoli similari, degli altri titoli diversi
          dalle  azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
          massa;
                c) le   rendite   perpetue  e  le  prestazioni  annue
          perpetue  di  cui  agli  articoli 1861  e  1869  del codice
          civile;
                d) i  compensi  per  prestazioni di fideiussione o di
          altra garanzia;
                e) gli   utili   derivanti  dalla  partecipazione  al
          capitale  o  al  patrimonio  di  societa'  ed enti soggetti
          all'imposta  sul  reddito delle societa', salvo il disposto
          della  lettera d), del comma 2, dell'art. 53; e' ricompresa
          tra  gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
          di  cui  all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
          sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
                f) gli    utili    derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione  e  dai  contratti  indicati nel primo comma
          dell'art.  2554  del codice civile, salvo il disposto della
          lettera c), del comma 2, dell'art. 53;
                g) i     proventi     derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse  collettivo  di  pluralita'  di soggetti, di
          masse  patrimoniali  costituite  con somme di denaro e beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
                g-bis) i  proventi  derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute;
                g-ter) i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito;
                g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione;
                g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
          prestazioni  pensionistiche di cui alla lettera h-bis), del
          comma  1,  dell'art.  50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
                h) gli  interessi  e  gli altri proventi derivanti da
          altri  rapporti  aventi per oggetto l'impiego del capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto.
              2. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) si  considerano  similari  alle azioni, i titoli e
          gli  strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
          all'art.   73,  comma  1,  lettere  a),  b)  e d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai  risultati economici della societa' emittente o di altre
          societa'  appartenenti  allo stesso gruppo o dell'affare in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati   emessi.   Le   partecipazioni   al  capitale  o  al
          patrimonio,  nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'art.  73,  comma 1, lettera d), si considerano similari
          alle  azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
          totalmente  indeducibile  nella  determinazione del reddito
          nello  Stato  estero di residenza del soggetto emittente; a
          tale   fine   l'indeducibilita'   deve   risultare  da  una
          dichiarazione  dell'emittente  stesso  o  da altri elementi
          certi e precisi;
                b) (soppressa);
                c) si considerano similari alle obbligazioni:
                1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
          vendita   a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
          convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
                2)  i  titoli  di massa che contengono l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore  a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta  o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
          dell'affare  in  relazione al quale siano stati emessi, ne'
          di controllo sulla gestione stessa.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  47  (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i casi
          di   cui  all'art.  3,  comma  3,  lettera  a),  gli  utili
          distribuiti   in   qualsiasi   forma   e   sotto  qualsiasi
          denominazione   dalle   societa'   o  dagli  enti  indicati
          nell'art.   73,  anche  in  occasione  della  liquidazione,
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo   limitatamente   al  40  per  cento  del  loro
          ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
          presumono      prioritariamente     distribuiti     l'utile
          dell'esercizio  e  le riserve diverse da quelle del comma 5
          per  la  quota  di  esse  non accantonata in sospensione di
          imposta.
              2.  Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
          comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
          imponibile  complessivo  nella stessa percentuale di cui al
          comma  1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
          per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
          contabile  risultante  dall'ultimo bilancio approvato prima
          della  data  di  stipula  del  contratto nel caso in cui si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati  o  di  altre partecipazioni; se l'associante
          determina  il  reddito  in  base  alle  disposizioni di cui
          all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo  dell'associato  nella misura del 40 per cento,
          qualora  l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
          delle  rimanenze  finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
          costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
          criteri   di   cui  all'art.  110  al  netto  dei  relativi
          ammortamenti.  Per i contratti stipulati con associanti non
          residenti,   la  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  nel  rispetto  delle condizioni indicate nell'art.
          44,   comma   2,  lettera  a),  ultimo  periodo;  ove  tali
          condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
          alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
              3.  Nel  caso  di  distribuzione di utili in natura, il
          valore  imponibile  e'  determinato  in relazione al valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'art. 109.
              4.  Nonostante  quanto  previsto  dai commi precedenti,
          concorrono   integralmente   alla  formazione  del  reddito
          imponibile   gli  utili  relativi  alla  partecipazione  al
          capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli strumenti
          finanziari  di  cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          corrisposti  da  societa'  residenti in Paesi o territori a
          regime  fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          167,  comma  4,  salvo nel caso in cui gli stessi non siano
          gia'  stati  imputati  al  socio ai sensi del comma 1 dello
          stesso  art.  167  e  dell'art.  168 o se ivi residenti sia
          avvenuta    dimostrazione,    a    seguito   dell'esercizio
          dell'interpello   secondo   le   modalita'   del  comma  5,
          lettera b),  dello  stesso  art.  167,  del  rispetto delle
          condizioni  indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
          87.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si
          applicano  anche  alle  remunerazioni  di cui all'art. 109,
          comma 9,  lettera  b),  relative  a contratti stipulati con
          associazioni residenti nei predetti Paesi o territori.
              5.  Non  costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
          dai  soci  delle  societa' soggette all'imposta sul reddito
          delle  societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
          fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
          o   quote,   con   interessi   di  conguaglio  versati  dai
          sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote, con versamenti
          fatti  dai  soci  a fondo perduto o in conto capitale e con
          saldi   di   rivalutazione  monetaria  esenti  da  imposta;
          tuttavia  le  somme  o  il valore normale dei beni ricevuti
          riducono  il  costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
          quote possedute.
              6.  In  caso  di  aumento del capitale sociale mediante
          passaggio  di  riserve  o  altri fondi a capitale le azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili  per  i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura in cui
          l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a capitale di
          riserve  o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
          riduzione    del    capitale   esuberante   successivamente
          deliberata   e'  considerata  distribuzione  di  utili;  la
          riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
          complessivo  di  capitale derivante dai passaggi a capitale
          di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
          a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme delle
          leggi  in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
          diversamente.
              7.  Le  somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci  in  caso  di recesso, di esclusione, di riscatto e di
          riduzione  del  capitale esuberante o di liquidazione anche
          concorsuale  delle societa' ed enti costituiscono utile per
          la  parte  che  eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
              8.  Le  disposizioni  del presente articolo valgono, in
          quanto  applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla
          partecipazione  in  enti,  diversi dalle societa', soggetti
          all'imposta di cui al titolo II.».