Art. 3.
                         Redditi di impresa
  1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo:  «Se  il  periodo  d'imposta  e'  superiore  o
inferiore  a  dodici  mesi,  i  redditi di cui al presente comma sono
ragguagliati alla durata di esso.».
  2.  All'articolo  59,  del  testo unico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi
alla  partecipazione  al  capitale  o  al patrimonio delle societa' e
degli  enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli
e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9,   lettera   b),   concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo,  nella  misura  del  40  per  cento  del loro ammontare,
nell'esercizio  in  cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per
quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
    b) il comma 2 e' abrogato.
  3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine,
il  seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera
b),  numero  2),  primo  periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento
alle  partecipazioni  in  societa' il cui reddito e' imputato ai soci
per effetto dell'articolo 116.».
  4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come
modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di
imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle
dell'articolo 47,  richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa
decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo
          unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  56  (Determinazione  del  reddito  d'impresa). -
          1.-4. (Omissis).
              5.  Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita'
          di  allevamento  di  animali  oltre  il  limite di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2 dell'art. 32 il reddito relativo
          alla   parte   eccedente  concorre  a  formare  il  reddito
          d'impresa  nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
          capo  un  reddito  pari al valore medio del reddito agrario
          riferibile   a   ciascun  capo  allevato  entro  il  limite
          medesimo,  moltiplicato  per un coefficiente idoneo a tener
          conto  delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese
          e  gli  altri  componenti  negativi  non  sono  ammessi  in
          deduzione.  Il  valore  medio  e  il coefficiente di cui al
          primo  periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro   delle   politiche   agricole   e  forestali.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  nei
          confronti  dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera
          c).  Il  coefficiente  moltiplicatore  non  si applica agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta',
          in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi, di non avvalersi
          delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto
          di  cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali
          di  cui  al presente comma, si computano nell'ammontare ivi
          stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore
          a  dodici  mesi,  i  redditi  di cui al presente comma sono
          ragguagliati alla durata di esso.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  59  (Dividendi).  -  1.  Gli utili relativi alla
          partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
          degli  enti  di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai
          titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di cui all'art. 44,
          comma 2,   lettera  a),  e  le  remunerazioni  relative  ai
          contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
          concorrono  alla  formazione del reddito complessivo, nella
          misura  del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non
          diversamente previsto dal periodo precedente.
              2. (Abrogato).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.   62  (Pro  rata  patrimoniale).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro
          delle  partecipazioni  di  cui  all'art.  87,  rileva nella
          stessa  percentuale  di  cui  all'art. 58, comma 2. Ai fini
          dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo
          periodo,    dell'art.    97,   si   fa   riferimento   alle
          partecipazioni  in  societa'  il cui reddito e' imputato ai
          soci per effetto dell'art. 116.».