Art. 3. Redditi di impresa 1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.». 2. All'articolo 59, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.». 4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.-4. (Omissis). 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.». - Si riporta il testo dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. 2. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'art. 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'art. 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'art. 116.».