Art. 6.
                Determinazione della base imponibile
  1.  All'articolo  86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:  «5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'articolo 47,  commi  5  e 7,
costituiscono  plusvalenze  le  somme  o  il  valore normale dei beni
ricevuti  a  titolo  di  ripartizione del capitale e delle riserve di
capitale  per  la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni.».
  2.  All'articolo  87  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le cessioni
delle    azioni   o   quote   appartenenti   alla   categoria   delle
immobilizzazioni  finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria
dell'attivo    circolante   vanno   considerate   separatamente   con
riferimento a ciascuna categoria.»;
    b) il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui
al  comma  1  si  applica,  alle stesse condizioni ivi previste, alle
plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi
1,  2  e  3,  relativamente  alle  partecipazioni  al  capitale  o al
patrimonio,  ai  titoli  e  agli  strumenti  finanziari similari alle
azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso
alla  formazione  del  reddito per il loro intero ammontare gli utili
relativi  ai  contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che  non  soddisfano  le  condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.»;
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del
presente   articolo  si  applicano  anche  alle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 86, comma 5-bis.»;
    d) il comma 7 e' abrogato.
  3.  All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo:  «Le  disposizioni di cui al presente comma si
applicano  anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori
di strumenti finanziari similari alle azioni.».
  4.  All'articolo  89  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  2,  primo periodo, le parole «lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti «lettere a), b) e c)»;
    b) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente: «Verificandosi la
condizione  dell'articolo  44,  comma  2, lettera a), ultimo periodo,
l'esclusione  del  comma  2  si  applica  agli  utili  relativi  alla
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
e  alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109,
comma  9,  lettera  b),  stipulati  con  tali soggetti, se diversi da
quelli   residenti   negli   Stati   o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato  di  cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  167,  comma 4, o, se ivi
residenti,   relativamente   ai   quali,   a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello  secondo  le  modalita'  del  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera
c)  del  comma  1  dell'articolo  87.  Concorrono  in  ogni caso alla
formazione  del  reddito  per  il  loro  intero  ammontare  gli utili
relativi  ai  contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che  non  soddisfano  le  condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.».
  5.  All'articolo  93  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il  comma  5  e'  sostituito  dal seguente: «5. In deroga alle
disposizioni  dei  commi  da  1 a 4, le imprese che contabilizzano in
bilancio  le  opere,  forniture  e servizi, valutando le rimanenze al
costo  e  imputando  i  corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono
consegnate  le  opere  o  ultimati  i servizi e le forniture, possono
essere   autorizzate   dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad
applicare  lo  stesso  metodo  anche ai fini della determinazione del
reddito.  La  richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  e  s'intende  accolta  se l'ufficio non
notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto
a  partire  dall'esercizio  in  corso alla data in cui e' rilasciata.
L'autorizzazione  ha  effetto a condizione che il contribuente adotti
il  metodo  contabile previsto nel presente comma per tutte le opere,
forniture e servizi.»;
    b) il comma 7 e' abrogato.
  6.  All'articolo  95  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  2,  terzo periodo, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo»;
    b) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 72» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 73».
  7.  All'articolo  98,  comma  4,  del testo unico, le parole: «alla
lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al».
  8.  All'articolo  101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:  «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma  1,  lettere  c),  d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie  si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia,
per  i  titoli  di  cui  alla citata lettera e) negoziati nei mercati
regolamentati  italiani  o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura   non  eccedente  la  differenza  tra  il  valore  fiscalmente
riconosciuto  e  quello determinato in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo semestre.».
  9.  All'articolo  102  del  testo  unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  6, primo periodo, le parole: «per i beni ceduti nel
corso  dell'esercizio  la deduzione spetta in proporzione alla durata
del  possesso  ed  e'  commisurata,  per  il cessionario, al costo di
acquisizione.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per i beni ceduti,
nonche'  per  quelli  acquisiti  nel  corso  dell'esercizio, compresi
quelli   costruiti   o   fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in
proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'  commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione.»;
    b) al  comma  8  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le
quote  di  ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni
quale  risulta  dalla  contabilita'  del concedente e sono deducibili
fino  a  concorrenza  del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il
concedente   non   ha   tenuto  regolarmente  il  registro  dei  beni
ammortizzabili  o  altro libro o registro secondo le modalita' di cui
all'articolo   13   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
7 dicembre  2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 695, considerando
gia'  dedotte,  per  il  50  per  cento  del loro ammontare, le quote
relative  al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di
cui   al   presente  comma  non  si  applicano  nei  casi  di  deroga
convenzionale  alle  norme  dell'articolo  2561  del  codice  civile,
concernenti  l'obbligo  di  conservazione  dell'efficienza  dei  beni
ammortizzabili.».
  10.  All'articolo  109,  comma 4, lettera b), del testo unico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  terzo  periodo,  le  parole:  «,  diverse  dalla  riserva
legale,» sono soppresse;
    b) dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito il seguente: «La parte
delle  riserve  e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a
formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle
imposte differite ad essa corrispondenti.».
  11.  All'articolo  111  del  testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: «2. Gli utili di cui
all'articolo  89,  commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti
relativi  alle  azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari  di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche'
le  plusvalenze  e  le minusvalenze che fruiscono del regime previsto
dall'articolo  87  concorrono  a  formare  il  reddito  qualora siano
relativi  ad  investimenti  a beneficio di assicurati dei rami vita i
quali   ne   sopportano   il   rischio.   Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  165  i  predetti utili si assumono nell'importo che in
base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.»;
    b) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente: «3-bis. Per le
imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo
vita,  la  valutazione  dei  titoli  e  degli strumenti finanziari e'
attuata separatamente per ciascuno di essi.».
  12. L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella
determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia  e  dell'Ufficio
italiano   dei  cambi  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in
conformita'  ai  criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla
Banca  Centrale  Europea  ai  sensi  dello  Statuto  del  SEBC e alle
raccomandazioni  dalla  stessa  formulate  in materia, e non si tiene
conto   degli   utili  e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato  in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni  del  Comitato  interministeriale  per  il credito e il
risparmio  o  a  convenzioni  con  il Ministero dell'economia e delle
finanze.
  2.  Salvo  quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5,
e 112.».
  13.  Le  disposizioni  degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo  periodo,  6  e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95,  98,  101  e  109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico,  come  modificati  dal  presente articolo, hanno effetto per i
periodi  di  imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni  degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4,  lettera  b),  terzo  periodo,  111  e  114  del testo unico, come
modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli  articoli 87,  comma  3,  ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo,  come  modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  86 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.   86   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   1.  Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art. 85, concorrono a
          formare il reddito:
                a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
          oneroso;
                b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in  forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
          dei beni;
                c) se  i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
              2.  Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
          1  la  plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza fra il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.  Concorrono alla formazione del reddito anche
          le   plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore  di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione e'
          costituito  esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza  soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
          pattuito.
              3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, la
          plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
              4.  Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
          al  successivo  art.  87,  determinate a norma del comma 2,
          concorrono  a  formare  il  reddito, per l'intero ammontare
          nell'esercizio  in  cui  sono state realizzate ovvero, se i
          beni  sono  stati  posseduti per un periodo non inferiore a
          tre   anni,   o   a   un  anno  per  le  societa'  sportive
          professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi, ma non
          oltre  il  quarto.  La predetta scelta deve risultare dalla
          dichiarazione  dei  redditi; se questa non e' presentata la
          plusvalenza  concorre  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
          beni   che   costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,
          diverse  da  quelle  di  cui  al  successivo  art.  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
              5.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
              5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'art.  47,  commi  5  e  7,
          costituiscono  plusvalenze le somme o il valore normale dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve  di  capitale  per  la  parte  che eccede il valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  87 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
          formazione  del  reddito  imponibile in quanto esenti nella
          misura  del  95  per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
          determinate   ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3
          relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
          societa'  ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
          semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
          comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
          requisiti:
                a) ininterrotto   possesso   dal   primo  giorno  del
          diciottesimo  mese precedente quello dell'avvenuta cessione
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente;
                b) classificazione      nella     categoria     delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso;
                c) residenza  fiscale  della  societa' partecipata in
          uno  Stato  o territorio diverso da quelli a regime fiscale
          privilegiato  di  cui  al  decreto  ministeriale emanato ai
          sensi   dell'art.   167,   comma  4,  o,  alternativamente,
          l'avvenuta    dimostrazione,   a   seguito   dell'esercizio
          dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera
          b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
          stato  conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
          l'effetto  di localizzare i redditi in Stati o territori in
          cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
          predetto decreto ministeriale;
                d) esercizio  da  parte della societa' partecipata di
          un'impresa   commerciale  secondo  la  definizione  di  cui
          all'art.  55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria si
          presume  che  questo  requisito  non sussista relativamente
          alle   partecipazioni   in   societa'  il  cui  valore  del
          patrimonio  e'  prevalentemente costituito da beni immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e'  effettivamente  diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio   d'impresa.   Si  considerano  direttamente
          utilizzati  nell'esercizio  d'impresa gli immobili concessi
          in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola.
              1-bis.  Le  cessioni  delle azioni o quote appartenenti
          alla  categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e di
          quelle  appartenenti  alla categoria dell'attivo circolante
          vanno  considerate separatamente con riferimento a ciascuna
          categoria.
              2.  I  requisiti  di  cui  al comma 1, lettere c) e d),
          devono   sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del
          realizzo,  almeno  dall'inizio  del terzo periodo d'imposta
          anteriore al realizzo stesso.
              3.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica, alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e  determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1, 2 e 3,
          relativamente   alle   partecipazioni   al  capitale  o  al
          patrimonio,  ai titoli e agli strumenti finanziari similari
          alle  azioni  ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
          ai  contratti  di  cui  alla art. 109, comma 9, lettera b).
          Concorrono  in ogni caso alla formazione del reddito per il
          loro  intero  ammontare  gli utili relativi ai contratti di
          cui  all'art.  109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
          le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a),
          ultimo periodo.
              4.  Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
          c),  il  requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non
          rileva  per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
          negoziati   nei  mercati  regolamentati.  Alle  plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione  di  cui  ai  commi 1 e 3 indipendentemente dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
              5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita'
          consiste  in  via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
          partecipazioni,  i  requisiti  di cui alle lettere c) e d),
          del  comma  1,  si riferiscono alle societa' indirettamente
          partecipate   e   si   verificano   quando  tali  requisiti
          sussistono    nei    confronti    delle   partecipate   che
          rappresentano  la  maggior  parte del valore del patrimonio
          sociale della partecipante.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
              7. (Abrogato).».
              -   Si  riporta  il  testo dell'art. 88 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  88  (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze  attive i ricavi o altri proventi conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
          altri  proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi,  nonche'  la sopravvenuta insussistenza di spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
              2.  Se  le indennita' di cui alla lettera b), del comma
          1, dell'art. 86, vengono conseguite per ammontare superiore
          a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          dei comma 4 del detto articolo.
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
                a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  di danni diversi da quelli
          considerati  alla  lettera  f), del comma 1, dell'art. 85 e
          alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86;
                b) i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo  di  contributo di liberalita', esclusi i contributi
          di  cui  alle  lettere g) e h), del comma 1, dell'art. 85 e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente  dal tipo di finanziamento adottato. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in  cui  sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
          il  quarto.  Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
          realizzazione   di  investimenti  produttivi  concesse  nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche'  quelle  concesse  ai  sensi  del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,   per   la   decorrenza   prevista  al  momento  della
          concessione  delle  stesse. Non si considerano contributi o
          liberalita'  i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato, dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome  per  la costruzione,
          ristrutturazione  e manutenzione straordinaria ed ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti   autonomi   per   le   case   popolari,  comunque
          denominati,   nonche'   quelli   erogati  alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa  e  di  abitazione per la
          costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione ordinaria e
          straordinaria  di  immobili  destinati  all'assegnazione in
          godimento o locazione.
              4.   Non   si   considerano   sopravvenienze  attive  i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa' e agli enti di cui all'art.
          73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
          dei   soci   ai   crediti,  ne'  la  riduzione  dei  debiti
          dell'impresa   in   sede   di   concordato  fallimentare  o
          preventivo  o per effetto della partecipazione alle perdite
          da  parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni
          di  cui  al presente comma si applicano anche relativamente
          agli   apporti   effettuati  dai  possessori  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni.
              5.  In  caso  di  cessione  del  contratto di locazione
          finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
          sopravvenienza attiva.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  89 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  89  (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
          derivanti  dalla  partecipazione  in  societa' semplici, in
          nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
          territorio   dello   Stato  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 5.
              2.  Gli  utili  distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma  7,  dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
          1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  in quanto esclusi
          dalla  formazione  del  reddito  della societa' o dell'ente
          ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
          esclusione   si   applica  alla  remunerazione  corrisposta
          relativamente  ai  contratti  di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera   b),   e   alla  remunerazione  dei  finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
              3.  Verificandosi  la condizione dell'art. 44, comma 2,
          lettera  a),  ultimo  periodo,  l'esclusione del comma 2 si
          applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale
          o  al  patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera  a), corrisposti dai
          soggetti  di  cui  all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle
          remunerazioni  derivanti  da contratti di cui all'art. 109,
          comma  9,  lettera  b),  stipulati  con  tali  soggetti, se
          diversi  da  quelli  residenti  negli  Stati  o territori a
          regime  fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze adottato ai sensi dell'art.
          167,  comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali,
          a   seguito   dell'esercizio   dell'interpello  secondo  le
          modalita'  del  comma  5,  lettera b), dell'art. 167, siano
          rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  87.  Concorrono in ogni caso alla formazione del
          reddito  per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
          soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2,
          lettera a), ultimo periodo.
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili.
              5.  Se  la  misura  non e' determinata per iscritto gli
          interessi si computano al saggio legale.
              6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
          reddito   del  cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel
          periodo  di  durata del contratto. La differenza positiva o
          negativa  tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
          al  netto  degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
          dell'operazione   nel  periodo  di  durata  del  contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio.
              7.   Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni  bancarie regolate in conto corrente, compresi i
          conti  correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
          aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
          anche  gli  interessi  compensati  a  norma  di  legge o di
          contratto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  93 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.   93   (Opere,  forniture  e  servizi  di  durata
          ultrannuale).  -  1.  Le  variazioni delle rimanenze finali
          delle  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto
          unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
          alle  esistenze  iniziali,  concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
          costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
          sono  assunte per il valore complessivo determinato a norma
          delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
          dall'inizio   dell'esecuzione   del   contratto,  salvo  il
          disposto del comma 4.
              2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
          pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
          applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
          per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
          coperta  da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
          base ai corrispettivi liquidati.
              3.  Il  valore  determinato  a  norma  del comma 2 puo'
          essere  ridotto  per  rischio  contrattuale, a giudizio del
          contribuente,  in  misura non superiore al 2 per cento. Per
          le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
          i  corrispettivi  sono dovuti da soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
              4.  I  corrispettivi  liquidati a titolo definitivo dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
          tra  le  rimanenze,  in  caso  di liquidazione parziale, e'
          limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
          variazione   dei   corrispettivi  e'  imputata  al  reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
              5.  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
          imprese  che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
          e  servizi,  valutando  le rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono consegnate le
          opere  o  ultimati i servizi e le forniture, possono essere
          autorizzate  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad
          applicare   lo   stesso   metodo   anche   ai   fini  della
          determinazione      del      reddito.      La     richiesta
          dell'autorizzazione  e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
          delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
          avviso   contrario  entro  tre  mesi.  L'autorizzazione  ha
          effetto  a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
          e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
          il  contribuente  adotti  il  metodo contabile previsto nel
          presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
              6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,   delle   generalita'   e  della  residenza  del
          committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
          a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
          elementi nei conti dell'impresa.
              7. (Abrogato).».
              -   Si  riporta  il  testo dell'art. 95 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  95  (Spese  per  prestazioni di lavoro). - 1. Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore  dei  lavoratori,  salvo  il disposto dell'art. 100,
          comma 1.
              2.  Non  sono  deducibili  i  canoni di locazione anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture  recettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di
          manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai dipendenti
          sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che
          costituisce   reddito  per  i  dipendenti  stessi  a  norma
          dell'art.  51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
          cui  al  secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
          che  abbiano  trasferito  la  loro residenza anagrafica per
          esigenze  di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
          per   il   periodo   d'imposta   in   cui  si  verifica  il
          trasferimento  e  nei  due  periodi  successivi, i predetti
          canoni e spese sono integralmente deducibili.
              3.  Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione  per  un  ammontare  giornaliero non superiore ad
          euro 180,76;  il  predetto limite e' elevato ad euro 258,23
          per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
          dei  predetti  rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
          un  autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
          di  essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
          deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli  di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
          ovvero 20 se con motore diesel.
              4.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
          in  luogo  della  deduzione,  anche  analitica, delle spese
          sostenute   in  relazione  alle  trasferte  effettuate  dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.
              5.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa'  ed  enti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,  sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione agli utili, anche
          spettanti  ai  promotori  e soci fondatori, sono deducibili
          anche se non imputati al conto economico.
              6.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  le partecipazioni agli utili spettanti ai
          lavoratori  dipendenti,  e agli associati in partecipazione
          sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
          competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
          economico.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 98, comma 4, del testo
          unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.      98     (Contrasto     all'utilizzo     della
          sottocapitalizzazione). - 1.3. (Omissis).
              4.  Ai fini della determinazione del rapporto di cui al
          comma  1  rilevano  i finanziamenti erogati o garantiti dal
          socio  qualificato  o da sue parti correlate intendendo per
          tali  quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da
          ogni altro rapporto di natura finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 101 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  101  (Minusvalenze  patrimoniali, sopravvenienze
          passive  e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
          all'impresa,  diversi da quelli indicati negli articoli 85,
          comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
          b) e c), e 2.
              1-bis.  Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
          requisiti   ivi   previsti   alle  lettere  b),  c)  e  d),
          l'applicazione  del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto
          possesso  dal  primo  giorno del dodicesimo mese precedente
          quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per
          prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.
              2.  Per  la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
          comma   1,   lettere c),   d)   ed  e),  che  costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie  si applicano le disposizioni
          dell'art.  94;  tuttavia,  per  i titoli di cui alla citata
          lettera  e)  negoziati nei mercati regolamentati italiani o
          esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura non
          eccedente   la   differenza   tra   il  valore  fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
              3.  Per  le  immobilizzazioni finanziarie costituite da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile
          o  dileggi  speciali,  non e' deducibile, anche a titolo di
          ammortamento,  la  parte del costo di acquisto eccedente il
          valore  corrispondente  alla  frazione  di patrimonio netto
          risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
              4.  Si  considerano  sopravvenienze  passive il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87.
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
          assoggettato  a procedure concorsuali. Ai fini del presente
          comma,  il  debitore  si considera assoggettato a procedura
          concorsuale  dalla  data  della  sentenza  dichiarativa del
          fallimento  o  del provvedimento che ordina la liquidazione
          coatta  amministrativa  o  del  decreto  di ammissione alla
          procedura  di  concordato  preventivo  o  del  decreto  che
          dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
          grandi imprese in crisi.
              6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
              7.  I  versamenti  in  denaro o in natura fatti a fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6  dai  propri  soci  e  la  rinuncia  degli stessi soci ai
          crediti  non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il relativo
          ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 102 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  102  (Ammortamento  dei beni materiali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
              2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti    stabiliti    con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
          coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
          in  base  al  normale  periodo di deperimento e consumo nei
          vari settori produttivi.
              3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due
          successivi;  nell'ipotesi  di beni gia' utilizzati da parte
          di  altri  soggetti,  l'ammortamento anticipato puo' essere
          eseguito  dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
          cui  i  beni  sono  entrati  in  funzione.  Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, la indicata misura
          massima  puo'  essere variata, in aumento o in diminuzione,
          nei  limiti  di  un  quarto,  in  relazione  al  periodo di
          utilizzabilita'    dei   beni   in   particolari   processi
          produttivi.
              4.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
              5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
          516,46  euro  e'  consentita  la  deduzione integrale delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
              6.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti,  nonche'  per quelli
          acquisiti   nel   corso   dell'esrcizio,   compresi  quelli
          costruiti   o  fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in
          proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
          il  cessionario,  al  costo di acquisizione. L'eccedenza e'
          deducibile   per   quote   costanti   nei  cinque  esercizi
          successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
          stabiliti,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi  periodici  dovuti contrattualmente a terzi per la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato.
              7.   Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
          piano   di   ammortamento  finanziario  e  non  e'  ammesso
          l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
          contabilizzazione,  per  l'impresa utilizzatrice e' ammessa
          la  deduzione  dei  canoni di locazione a condizione che la
          durata  del  contratto  non  sia  inferiore a otto anni, se
          questo  ha  per  oggetto  beni  immobili,  e alla meta' del
          periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
          stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
          esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il  contratto ha per
          oggetto  beni  mobili.  Con  lo stesso decreto previsto dal
          conima   3,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  ad aumentare o diminuire, nel limite della meta',
          la  predetta  durata  minima  dei  contratti  ai fini della
          deducibilita'  dei  canoni,  qualora  venga rispettivamente
          diminuita  o  aumentata la misura massima dell'ammortamento
          di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
              8.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usofruttuario. Le quote
          di  ammortamento  sono  commisurate al costo originario dei
          beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
          deducibili   fino   a  concorrenza  del  costo  non  ancora
          ammortizzato   ovvero,  se  il  concedente  non  ha  tenuto
          regolarmente  il  registro  dei beni ammortizzabili o altro
          libro  o  registro  secondo le modalita' di cui all'art. 13
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre
          2001,  n.  435,  e  dell'art.  2,  comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  695,
          considerando  gia'  dedotte,  per  il 50 per cento del loro
          ammontare,  le  quote  relative  al periodo di ammortamento
          gia'  decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si  applicano  nei  casi di deroga convenzionale alle norme
          dell'art.  2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
          conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
              9.  Le  quote  di  ammortamento,  i canoni di locazione
          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla  tassa  sulle concessioni governative di cui
          all'art.   21   della   tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
          sostituita   dal   decreto   del   Ministro  delle  finanze
          28 dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
          50  per  cento. La percentuale di cui al precedente periodo
          e'  elevata  al  100  per  cento  per gli oneri relativi ad
          impianti   di  telefonia  dei  veicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
          limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
              -   Si  riporta  il testo dell'art. 109 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  109  (Norme  generali sui componenti del reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e negativi, per i quali le precedenti norme della
          presente  Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi;
                c) per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno emesso
          obbligazioni  o  titoli similari la differenza tra le somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione  e' deducibile in ciascun periodo di imposta
          per  una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano di
          ammortamento del prestito.
              3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto economico.
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i
          componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto
          dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia
          deducibili:
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
          precedente,   se   la   deduzione   e'  stata  rinviata  in
          conformita'  alle  precedenti  norme della presente sezione
          che dispongono o consentono il rinvio;
                b) quelli  che  pur  non  essendo imputabili al conto
          economico,  sono  deducibili per disposizione di legge. Gli
          ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre
          rettifiche  di  valore,  gli accantonamenti e le differenze
          tra  i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102,
          comma  7,  e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
          in  locazione  finanziaria  e  degli  interessi passivi che
          derivano  dai relativi contratti imputati a conto economico
          sono    deducibili   se   in   apposito   prospetto   della
          dichiarazione  dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo
          complessivo,  i  valori  civili e fiscali dei beni e quelli
          dei   fondi.  In  caso  di  distribuzione,  le  riserve  di
          patrimonio   netto   e  gli  utili  d'esercizio,  anche  se
          conseguiti  successivamente  al  periodo  d'imposta  cui si
          riferisce  la deduzione, concorrono a formare il reddito se
          e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di
          patrimonio  netto  e  dei  restanti  utili  portati a nuovo
          risulti  inferiore  all'eccedenza degli ammortamenti, delle
          rettifiche   di   valore  e  degli  accantonamenti  dedotti
          rispetto  a quelli imputati a conto economico, al netto del
          fondo  imposte differite correlato agli importi dedotti. La
          parte  delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti
          che  concorre  a formare il reddito ai sensi del precedente
          periodo  e'  aumentata  delle  imposte  differite  ad  essa
          corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli
          ammortamenti,   delle  plusvalenze  o  minusvalenze,  delle
          rettifiche  di  valore  relativi  agli  stessi beni e degli
          accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e
          degli  utili  d'esercizio  distribuiti,  che hanno concorso
          alla   formazione   del  reddito.  Le  spese  e  gli  oneri
          specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
          pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
          formare  il  reddito,  sono ammessi in deduzione se e nella
          misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
          3  dell'art.  96.  Le  plusvalenze  di cui all'art. 87, non
          rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
              6.  Qualora  nell'esercizio  siano stati conseguiti gli
          interessi  e  i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che
          eccedono   l'ammontare  degli  interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e  gli  altri componenti negativi di cui al secondo periodo
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto  art.  96,  non  si  tiene  conto  di un ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
              7.   In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
          cui sono percepiti o corrisposti.
              8.  In  deroga  al  comma  5 non e' deducibile il costo
          sostenuto  per  l'acquisto  del diritto d'usufrutto o altro
          diritto   analogo   relativamente   ad  una  partecipazione
          societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
          89.
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
                a) su    titoli,    strumenti   finanziari   comunque
          denominati,  di  cui  all'art. 44, per la quota di essa che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati  economici  della  societa'  emittente o di altre
          societa'  appartenenti  allo stesso gruppo o dell'affare in
          relazione  al  quale  gli  strumenti  finanziari sono stati
          emessi;
                b) relativamente  ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione  ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
          civile  allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
          di opere e servizi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 111 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  111  (Imprese  di  assicurazioni).  -  1.  Nella
          determinazione  del reddito delle societa' e degli enti che
          esercitano  attivita'  assicurative  concorre  a formare il
          reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
          obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di
          legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
              2.  Gli  utili  di  cui  all'art.  89,  commi  2 e 3, i
          maggiori  e  i minori valori iscritti relativi alle azioni,
          alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  85, comma 1, lettere c)&di; e d), nonche' le
          plusvalenze  e  le  minusvalenze  che  fruiscono del regime
          previsto  dall'art.  87  concorrono  a  formare  il reddito
          qualora  siano  relativi  ad  investimenti  a  beneficio di
          assicurati  dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
          Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
          assumono  nell'importo  che  in base all'art. 89 concorre a
          formare il reddito.
              3.  La  variazione  della  riserva sinistri relativa ai
          contratti  di  assicurazione  dei  rami danni, per la parte
          riferibile  alla componente di lungo periodo, e' deducibile
          nell'esercizio  in misura pari al 60 per cento dell'importo
          iscritto  in  bilancio;  l'eccedenza e' deducibile in quote
          costanti  nei  nove  esercizi  successivi.  E'  considerato
          componente  di lungo periodo il 50 per cento della medesima
          riserva sinistri.
              3-bis.  Per  le imprese di assicurazione che gestiscono
          sia  il  ramo  danni  che  il ramo vita, la valutazione dei
          titoli    e   degli   strumenti   finanziari   e'   attuata
          separatamente per ciascuno di essi.
              4.   Le   provvigioni   relative  all'acquisizione  dei
          contratti  di  assicurazione di durata poliennale stipulati
          nel  periodo  di  imposta sono deducibili in quote costanti
          nel  periodo  stesso  e  nei due successivi; tuttavia per i
          contratti   di  assicurazione  sulla  vita  possono  essere
          dedotte  per  l'intero  ammontare  nel predetto periodo. Le
          provvigioni   stesse,   se   iscritte   tra   gli  elementi
          dell'attivo   a  copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
          deducibili  nei  limiti  dei corrispondenti caricamenti dei
          premi  e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
          contratto e comunque non superiore a dieci anni.».