Art. 7.
                 Opzione per la trasparenza fiscale
  1.  All'articolo  115  del testo unico il comma 1 e' sostituito dal
seguente:  «1.  Esercitando  l'opzione  di cui al comma 4, il reddito
imponibile  dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),
al  cui  capitale  sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui
allo  stesso  articolo 73,  comma  1,  lettera  a),  ciascuno con una
percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata  dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione
agli  utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per
cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione,  proporzionalmente  alla sua quota di partecipazione agli
utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al regime di cui al presente
articolo,  nella  percentuale  di partecipazione agli utili di cui al
periodo  precedente  non  si considerano le azioni prive del predetto
diritto  di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo
2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari
alla  quota  di  partecipazione  al capitale delle azioni medesime. I
requisiti  di  cui  al  primo periodo devono sussistere a partire dal
primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della  partecipata  in cui si
esercita  l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del
periodo  di  opzione.  L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel
caso in cui:
    a) i  soci  partecipanti  fruiscano della riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa';
    b) la   societa'  partecipata  eserciti  l'opzione  di  cui  agli
articoli 117 e 130.».
  2.   Le  disposizioni  dell'articolo  115  del  testo  unico,  come
modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 115 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  115  (Opzione  per la trasparenza fiscale). - 1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente  soggetti  di cui allo stesso art. 73, comma
          1,  lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
          voto   esercitabile   nell'assemblea  generale,  richiamata
          dall'art.  2346 del codice civile, e di partecipazione agli
          utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
          per  cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di  partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione  agli utili di cui al periodo precedente non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e  la  quota  di  utili  delle azioni di cui all'art. 2350,
          secondo  comma, primo periodo, del codice civile, si assume
          pari  alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
          medesime.  I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della  partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
          ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
                a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
                b) la  societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
          agli articoli 117 e 130.
              2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
          comma  1  non  siano  residenti  nel territorio dello Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
          distribuiti.
              3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
          ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
          relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
          imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
          partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
          patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
              4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
          tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
              5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
          modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
          distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
          costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
          cui  all'art.  47,  comma  5. Ai fini dell'applicazione del
          presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
          dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
          assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
              6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
          dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
          mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
          partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
          requisiti di cui al comma 1 o 2.
              7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
          obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
          partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
          acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
          venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di mancato
          rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
          determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci.
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
          interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito.
              9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
          sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
          all'art. 129.
              10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
          di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
          societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
          dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
          medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
          quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
          precedenti.
              12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
          soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».