Art. 9.
                        Consolidato mondiale
  1.  All'articolo  132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico
e'   aggiunta   la  seguente:  «d-bis)  l'esercizio  dell'opzione  e'
comunicato  all'Agenzia  delle entrate, secondo le modalita' previste
dal  decreto  di  cui  all'articolo  142,  entro il mese successivo a
quello  di  scadenza  del termine previsto per la comunicazione della
risposta all'interpello di cui al comma 3.».
  2.  All'articolo  133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le
parole:  «il  reddito  prodotto»  sono  sostituite dalle seguenti: «i
redditi  e  le  perdite  prodotti»  e  le  parole:  «e' escluso» sono
sostituite dalle seguenti: «sono esclusi».
  3.  All'articolo  134,  comma  1,  lettera c), numero 3), del testo
unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da».
  4.   All'articolo  135,  comma  1,  del  testo  unico,  le  parole:
«all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli».
  5.  All'articolo  136  del  testo  unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1  le parole: «di cui all'articolo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli precedenti»;
    b) al  comma  4 la parola: «perche» e' sostituita dalla seguente:
«se»;
    c) il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui
nello  stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e
la  legislazione  locale  preveda  una  forma di tassazione di gruppo
analoga  a  quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in
concreto  le  condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
tale  forma  di  tassazione  di  gruppo  nel  Paese  estero,  ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  165  si  assume come imposta estera
quella  che  sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse
del  consolidato.  Le  societa'  ammesse alla tassazione di gruppo in
tale  Paese  costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu'
societa'  a  seconda  che la compensazione dei singoli imponibili nel
Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.».
  6. Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo
hanno  effetto  per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal
1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e
136,  comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
  7.  Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo
unico,  valgono,  in quanto compatibili, le disposizioni previste dal
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 9 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 132 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
          1.  Permanendo  il  requisito  del  controllo,  cosi'  come
          definito  nell'art.  133,  l'opzione di cui all'art. 131 e'
          irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque
          esercizi  del  soggetto  controllante. I successivi rinnovi
          hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.
              2.  L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
          verificarsi delle seguenti condizioni:
                a) il  suo  esercizio  deve  avvenire relativamente a
          tutte  le  controllate  non residenti, cosi', come definite
          dall'art. 133;
                b) identita'   dell'esercizio   sociale  di  ciascuna
          societa'  controllata  con  quello  della  societa'  o ente
          controllante,  salvo nel caso in cui questa coincidenza non
          sia consentita dalle legislazioni locali;
                c) revisione  dei  bilanci  del soggetto controllante
          residente  e  delle  controllate  residenti di cui all'art.
          131,  comma  2,  e  di quelle non residenti di cui all'art.
          133,   da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo  Consob
          previsto  dal  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          o,  per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante  utilizzi  gli esiti della revisione contabile
          dagli  stessi  soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
          bilancio   annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui  la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio,  redazione a cura dell'organo sociale cui compete
          l'amministrazione  della societa' di un bilancio volontario
          riferito  ad  un periodo di tempo corrispondente al periodo
          d'imposta   della   controllante,  comunque  soggetto  alla
          revisione di cui al primo periodo;
                d) attestazione   rilasciata   da  ciascuna  societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:
              1)  il  consenso alla revisione del proprio bilancio di
          cui alla lettera c);
              2)  l'impegno  a  fornire  al  soggetto controllante la
          collaborazione    necessaria    per    la    determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore  a  sessanta  giorni  dalla  loro  notifica  alle
          richieste dell'Amministrazione finanziaria;
                  d-bis) l'esercizio   dell'opzione   e'   comunicato
          all'Agenzia  delle  entrate,  secondo le modalita' previste
          dal decreto di cui all'art. 142, entro il mese successivo a
          quello   di   scadenza   del   termine   previsto   per  la
          comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma
          3.
              3.  Entro  il  primo  esercizio  di  cui  al comma 1 la
          societa' controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai
          sensi  dell'art.  11  della  legge  27 agosto 2000, n. 212,
          recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di
          verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  per  il valido
          esercizio  dell'opzione.  In  particolare  dall'istanza  di
          interpello dovra' risultare:
                a) la    qualificazione   soggettiva   del   soggetto
          controllante  all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.
          130, comma 2;
                b) la puntuale descrizione della struttura societaria
          estera  del  gruppo  con l'indicazione di tutte le societa'
          controllate;
                c) la  denominazione,  la  sede  sociale, l'attivita'
          svolta,   l'ultimo   bilancio   disponibile   di  tutte  le
          controllate    non    residenti   nonche'   la   quota   di
          partecipazione  agli  utili  riferita  alla controllante ed
          alle  controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale
          diversa  durata  dell'esercizio  sociale  e  le ragioni che
          richiedono tale diversita';
                d) la   denominazione   dei  soggetti  cui  e'  stato
          attribuito  l'incarico  per  la  revisione dei bilanci e le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
                e) l'elenco  delle  imposte  relativamente alle quali
          verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
          165.
              4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
          essere  subordinata  all'assunzione  da  parte del soggetto
          controllante  dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
          ad  una  maggiore  tutela  degli interessi erariali. Con lo
          stesso   interpello   di   cui   al  comma  3  il  soggetto
          controllante  puo'  a  sua volta richiedere, oltre a quelle
          gia'    previste,    ulteriori   semplificazioni   per   la
          determinazione  del  reddito  imponibile fra le quali anche
          l'esclusione  delle  societa' controllate di dimensioni non
          rilevanti  residenti  in  uno  Stato o territori diversi da
          quelli  a  regime  fiscale  privilegiato  di cui al decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4.
              5.  Le  variazioni  dei  dati  di  cui  al comma 3 sono
          comunicate  all'Agenzia  delle  entrate  con  le  modalita'
          previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla
          fine  del  periodo  d'imposta  durante  il  quale  si  sono
          verificate.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 133 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  133  (Definizione del requisito di controllo). -
          1.  Agli  effetti  della  presente  sezione, si considerano
          controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
          personalita'  giuridica  non residenti nel territorio dello
          Stato   le   cui  azioni,  quote,  diritti  di  voto  e  di
          partecipazione  agli  utili  sono  posseduti direttamente o
          indirettamente  dalla  societa' o ente controllante per una
          percentuale  superiore  al  50  per  cento  da determinarsi
          relativamente  alla  societa' controllante ed alle societa'
          controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo.
              2.   Le   partecipazioni  di  cui  al  comma  1  devono
          sussistere    alla   fine   dell'esercizio   del   soggetto
          controllante.  Tuttavia  i  redditi  e  le perdite prodotti
          dalle  societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono
          esclusi  dalla  formazione  della base imponibile di gruppo
          nel  caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
          precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
          fine dell'esercizio della societa' controllante.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 134, comma 1, lettera
          c),  numero  3),  del testo unico delle imposte sui redditi
          come modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art. 134 (Obblighi della societa' od ente controllante
          e  rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o la societa'
          controllante  provvede a calcolare il reddito imponibile di
          ciascuna  controllata  estera.  A  tale  scopo  il  reddito
          risultante  dai  bilanci  revisionati  viene  rideterminato
          secondo  le norme di cui alla sezione I del presente capo e
          del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla
          presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
                a)-b) (omissis);
                c) i   valori   risultanti   dal   bilancio  relativo
          all'esercizio  o periodo di gestione anteriore al primo cui
          si  applicano  le  disposizioni della presente sezione sono
          riconosciuti   ai   fini   dell'imposta  sulle  societa'  a
          condizione   che   siano   conformi   a   quelli  derivanti
          dall'applicazione   dei   criteri  contabili  adottati  nei
          precedenti  esercizi  e  che  siano  adempiuti gli obblighi
          formali  eventualmente previsti dal decreto di cui all'art.
          142 salvo quanto di seguito previsto:
                  1)-2) (omissis);
                  3)  i  fondi  per  rischi  ed  oneri risultanti dal
          predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
          previsti   dalla   stessa  sezione  I  non  si  considerano
          fiscalmente riconosciuti;
                  4) (omissis).
              2. (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 135 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  135  (Determinazione  delle  plusvalenze  per  i
          trasferimenti  infragruppo).  -  1.  Le  plusvalenze  e  le
          minusvalenze    derivanti   dalle   cessioni,   inclusi   i
          conferimenti,  di  beni  diversi  da  quelli  di  cui  agli
          articoli 85  e  87,  fra  le  societa' non residenti cui si
          riferisce   l'opzione   di   cui   alla  presente  sezione,
          concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo  in
          misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di
          partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle
          societa'  controllate  residenti di cui all'art. 131, comma
          2,  nella  controllata  cedente  e  quella  se minore nella
          controllata acquirente.
              2.   Il   costo   fiscalmente   riconosciuto  del  bene
          trasferito  alla  societa'  acquirente  sara' pari a quello
          precedente  il  trasferimento  maggiorato  della  quota  di
          plusvalenza  che  ha  concorso  alla formazione del reddito
          imponibile ai sensi del comma 1.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 136 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  136 (Determinazione dell'imposta dovuta) - 1. La
          societa'  controllante,  effettuando la somma algebrica del
          proprio  imponibile  e  di  quelli delle controllate estere
          determinati    secondo    i    criteri    di    cui    agli
          articoli precedenti,   determina   il   reddito  imponibile
          complessivo   relativamente   al  quale  calcola  l'imposta
          corrispondente.
              2.  Dall'imposta  determinata secondo il comma 1, oltre
          alle  detrazioni,  alle  ritenute  ed  ai crediti d'imposta
          relativi   al   soggetto   controllante,  sono  ammesse  in
          detrazione  le  imposte  sul  reddito  pagate  all'estero a
          titolo  definitivo  secondo i criteri di cui all'art. 165 e
          ai commi da 3 a 6.
              3.  Al fine di determinare la quota di imposta italiana
          relativa  al  reddito  estero  oggetto  di imputazione alla
          formazione  del  reddito  imponibile  complessivo di cui al
          comma  1,  concorrono  prioritariamente  i redditi prodotti
          dalle  controllate  estere,  e la quota di imposta italiana
          fino  a  concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
          estera  e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata
          estera.   L'eventuale   eccedenza  dell'imposta  estera  e'
          utilizzabile  nei periodi d'imposta precedenti o successivi
          secondo le disposizioni di cui all'art. 165.
              4.  Fino  a  concorrenza della quota d'imposta italiana
          relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
          successivamente  all'esercizio dell'opzione, il credito per
          imposte  pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi
          in   cui  avviene  il  pagamento  a  titolo  definitivo  di
          ulteriori  imposte  estere  sullo  stesso  reddito anche se
          distribuito.
              5.   Ai   fini   dell'applicazione   del  comma  4,  si
          considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
          negli esercizi piu' recenti.
              6.  Nel  caso  in  cui  nello stesso Paese estero siano
          presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
          preveda  una forma di tassazione di gruppo analoga a quella
          di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
          le  condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
          tale  forma  di  tassazione  di gruppo nel Paese estero, ai
          fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
          estera  quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
          fossero  avvalse  del consolidato. Le societa' ammesse alla
          tassazione  di  gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini
          del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
          compensazione  dei  singoli imponibili nel Paese estero sia
          consentita in modo totale o parziale.».
              - L'art.  142 del testo unico delle imposte sui redditi
          prevede  che le disposizioni applicative della Sezione III,
          riguardante   il   consolidato   mondiale,   del   Capo  II
          (determinazione  della  base  imponibile  delle  societa' e
          degli  enti  commerciali  residenti)  siano  stabilite  con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          9 giugno  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138
          del  15 giugno  2004, detta le disposizioni applicative del
          regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli
          articoli da  117  a  128  del testo unico delle imposte sui
          redditi.