Art. 3.
      Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
  1.  Al  fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti
affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo  farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e
macromelia,  tale  sindrome  e'  inserita  tra le patologie che danno
diritto   all'esenzione   dalla  partecipazione  alla  spesa  per  le
correlate   prestazioni   sanitarie,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 5,   comma 1,   lettera  a),  del  decreto  legislativo
29 aprile 1998, n. 124.
  2.  In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della
salute  provvede,  con  proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
inserire  la  sindrome  da  talidomide  tra  le  malattie  croniche e
invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla
spesa,  individuate  dal  regolamento  di cui al decreto del Ministro
della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.
  3.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo 97 della legge
23 dicembre    2000,    n.   388,   come   sostituito   dal   comma 7
dell'articolo 42   del   decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite
le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».