Art. 14 
Permanenza nella forma pensionistica complementare e  cessazione  dei
             requisiti di partecipazione e portabilita' 
 
  1.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle   forme   pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di  esercizio  relative  alla
partecipazione alle forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche'  al  riscatto  parziale  o
totale delle  posizioni  individuali,  secondo  quanto  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Ove vengano  meno  i  requisiti  di  partecipazione  alla  forma
pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: 
    a) il trasferimento ad altra  forma  pensionistica  complementare
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'; 
    b) il riscatto parziale, nella misura  del  50  per  cento  della
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attivita'
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di  tempo  non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48  mesi,  ovvero  in  caso  di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
    c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per  i
casi di  invalidita'  permanente  che  comporti  la  riduzione  della
capacita' di lavoro a meno di un terzo  e  a  seguito  di  cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo
di  tempo  superiore  a  48  mesi.  Tale  facolta'  non  puo'  essere
esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi
si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11. 
  3. In caso  di  morte  dell'aderente  ad  una  forma  pensionistica
complementare prima della maturazione del  diritto  alla  prestazione
pensionistica l'intera posizione individuale maturata  e'  riscattata
dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari  dallo  stesso  designati,
siano  essi  persone  fisiche  o  giuridiche.  In  mancanza  di  tali
soggetti,  la  posizione,  limitatamente  alle  forme  pensionistiche
complementari di cui all'articolo  13,  viene  devoluta  a  finalita'
sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Nelle   forme   pensionistiche
complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g),  e
12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 
  4. Sulle somme percepite  a  titolo  di  riscatto  della  posizione
individuale relative alle fattispecie previste ai commi  2  e  3,  e'
operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota  del  15  per
cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali, sul medesimo imponibile di  cui  all'articolo  11,
comma 6. 
  5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse  da
quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una  ritenuta  a  titolo  di
imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui  all'articolo
11, comma 6. 
  6. Decorsi due anni dalla  data  di  partecipazione  ad  una  forma
pensionistica complementare  l'aderente  ha  facolta'  di  trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche  prevedono
esplicitamente la predetta facolta' e non possono contenere  clausole
che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto  diritto  alla
portabilita'  dell'intera  posizione   individuale.   Sono   comunque
inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del  trasferimento,
consentano l'applicazione di  voci  di  costo,  comunque  denominate,
significativamente piu' elevate di quelle  applicate  nel  corso  del
rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla  portabilita'.
In caso di esercizio della predetta facolta' di  trasferimento  della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto  al  versamento  alla
forma  pensionistica  da  lui   prescelta   del   TFR   maturando   e
dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti  e
secondo le modalita' stabilite dai contratti  o  accordi  collettivi,
anche aziendali. 
  7. Le operazioni di trasferimento  delle  posizioni  pensionistiche
sono esenti da ogni onere  fiscale,  a  condizione  che  avvengano  a
favore di forme  pensionistiche  disciplinate  dal  presente  decreto
legislativo.  Sono  altresi'  esenti  da   ogni   onere   fiscale   i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da  un  fondo
pensione o da una forma  pensioristica  individuale  ad  altro  fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 
  8.  Gli   adempimenti   a   carico   delle   forme   pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio  delle  facolta'  di  cui  al
presente articolo devono essere effettuati entro il  termine  massimo
di sei mesi dalla data di esercizio stesso.