Art. 3 
        Istituzione delle forme pensionistiche complementari 
 
  1. Le forme pensionistiche complementari possono  essere  istituite
da: 
    a)   contratti   e   accordi   collettivi,    anche    aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori
firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra  lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali  di
lavoro; accordi,  anche  interaziendali  per  gli  appartenenti  alla
categoria  dei  quadri,  promossi  dalle   organizzazioni   sindacali
nazionali  rappresentative  della  categoria,  membri  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; 
    b) accordi fra lavoratori autonomi o fra  liberi  professionisti,
promossi da loro  sindacati  o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
regionale; 
    c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti  di  lavoro  non
siano  disciplinati  da  contratti  o   accordi   collettivi,   anche
aziendali; 
    d) le regioni, le quali disciplinano  il  funzionamento  di  tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale  nel  rispetto
della normativa nazionale in materia; 
    e) accordi  fra  soci  lavoratori  di  cooperative,  promossi  da
associazioni nazionali di rappresentanza  del  movimento  cooperativo
legalmente riconosciute; 
    f) accordi tra soggetti destinatari del  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n.  565,  promossi  anche  da  loro  sindacati  o  da
associazioni di rilievo almeno regionale; 
    g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti  legislativi  30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo  della
gestione separata, sia direttamente sia secondo  le  disposizioni  di
cui alle lettere a) e b); 
    h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma  1,  limitatamente  ai
fondi pensione aperti di cui all'articolo 12; 
    i) i soggetti di cui all'articolo 13,  limitatamente  alle  forme
pensionistiche complementari individuali. 
  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  le  forme  pensionistiche  complementari   possono   essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al  titolo  III  del
medesimo decreto legislativo. Per  il  personale  dipendente  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo,  le  forme
pensionistiche complementari  possono  essere  istituite  secondo  le
norme  dei  rispettivi  ordinamenti  ovvero,  in  mancanza,  mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 
  3. Le fonti istitutive  delle  forme  pensionistiche  complementari
stabiliscono le modalita' di partecipazione, garantendo  la  liberta'
di adesione individuale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 565 del 
          1996 si veda la nota all'art. 2. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 509 del 
          1994 si veda nota all'art. 1. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 103 del 
          1996 si veda nota all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto 
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente: 
              "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art. 
          1 del decreto legislativo n. 29 del 1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro Consorzi  e  Associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto 
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              "Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 
          (Art. 2, comma 4 e 5 del  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, come sostituiti dall'art. 2 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e successivamente modificati  dall'art.  2,
          comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). 
              1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono 
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 17  luglio  1947,  n.  691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".