Art. 4 
   Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio 
 
  1. I fondi pensione sono costituiti: 
    a) come  soggetti  giuridici  di  natura  associativa,  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai  soggetti  promotori
dell'iniziativa; 
    b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale  caso,
in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,  il  riconoscimento   della
personalita' giuridica consegue al  provvedimento  di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' adottato dalla  COVIP;  per  tali  fondi
pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle  persone
giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
  2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
lettere g), h) e i), possono essere costituiti  altresi'  nell'ambito
della singola societa' o del singolo ente attraverso  la  formazione,
con  apposita  deliberazione,  di  un  patrimonio  di   destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito della medesima  societa'  od  ente,
con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
  3.  L'esercizio  dell'attivita'   dei   fondi   pensione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a)  a  h),  e'  subordinato  alla
preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza  di  autorizzazione;  i  termini  per  il
rilascio del provvedimento che concede o nega  l'autorizzazione  sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da  parte  della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta
giorni  dalla  data  di  ricevimento  dell'ulteriore   documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con  proprio  regolamento  le
modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa   ed   eventuali   diversi    termini    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  comunque  non  superiori  ad  ulteriori   trenta
giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali determina: 
    a) i requisiti formali  di  costituzione,  nonche'  gli  elementi
essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di  destinazione  del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della  trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; 
    b) i requisiti per l'esercizio  dell'attivita',  con  particolare
riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti  degli
organi  collegiali  e,  comunque,  del   responsabile   della   forma
pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri  definiti
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita'  di  gestione  del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni  operative
contenute negli statuti; 
    c) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di  autonomia
gestionale. 
  4. Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente  decreto  senza
le  prescritte  autorizzazioni  o  approvazioni  e'  punito  con   la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  5.200  euro  a
25.000 euro. E' sempre ordinata  la  confisca  delle  cose  che  sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea  al
reato. 
  5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori  subordinati  sia  per  lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del
comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita'
di raccolta delle adesioni compatibili con  le  disposizioni  per  la
sollecitazione al pubblico risparmio. 
  6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza  dall'autorizzazione
quando il fondo pensione non  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
ovvero quando non sia stata conseguita  la  base  associativa  minima
prevista  dal  fondo  stesso,   previa   convocazione   delle   fonti
istitutive. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'art.  36  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art.  36.  -  (Ordinamento  e  amministrazione   delle
          associazioni non riconosciute). - L'ordinamento  interno  e
          l'amministrazione delle associazioni non riconosciute  come
          persone  giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi   degli
          associati. 
              Le dette associazioni possono stare in  giudizio  nella
          persona di coloro ai  quali,  secondo  questi  accordi,  e'
          conferita la presidenza o la direzione.". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato I della legge  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286. 
              - Il testo dell'art.  2117  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art.  2117  (Fondi  speciali  per  la   previdenza   e
          l'assistenza).  I  fondi  speciali  per  la  previdenza   e
          l'assistenza che  l'imprenditore  abbia  costituiti,  anche
          senza contribuzione dei prestatori di lavoro,  non  possono
          essere distratti dal fine al quale  sono  destinati  e  non
          possono  formare  oggetto  di  esecuzione  da   parte   dei
          creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.". 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e'  il
          seguente: 
              "Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso SIM, societa' di gestione  del  risparmio,
          SICAV devono possedere  i  requisiti  di  professionalita',
          onorabilita'  e   indipendenza   stabiliti   dal   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  regolamento  adottato
          sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla  carica.  Essa  e'  dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione,  dal  consiglio  di  sorveglianza  o   dal
          consiglio di gestione entro trenta giorni  dalla  nomina  o
          dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
              3. In caso di  inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              3-bis.  Nel  caso   di   difetto   dei   requisiti   di
          indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
          applicano i commi 2 e 3. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3.".