Art. 6 
            Regime delle prestazioni e modelli gestionali 
 
  1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
h), gestiscono le risorse mediante: 
    a)   convenzioni   con   soggetti    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  5,  lettera  d),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti  che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei  Paesi
aderenti  all'Unione  europea,  che   abbiano   ottenuto   il   mutuo
riconoscimento; 
    b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante  ricorso  alle
gestioni di cui  al  ramo  VI  dei  rami  vita,  ovvero  con  imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
    c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio, di cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58   e   successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti  la  medesima  attivita',
con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione  europea,  che  abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento; 
    d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o  quote  di  societa'
immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13,  lettera
a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e); 
    e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni  contenute  nel
decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25  per  cento  del  capitale  del  fondo
chiuso. 
  2. Gli enti gestori di forme pensionistiche  obbligatorie,  sentita
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,   possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione  di  societa'  di  capitali  di  cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale  sociale;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente. 
  3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto  forma  di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni  con  una  o
piu'  imprese  assicurative  di  cui  all'articolo  2   del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  4. I fondi pensione  possono  essere  autorizzati  dalla  COVIP  ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione  finanziaria
ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni  in
base  a  criteri  generali,  determinati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione  e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e  condizioni  fissati  dal
citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi  per
numero di iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da  utilizzare
per la conversione dei  montanti  contributivi  in  rendita,  e  alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio  di  sopravvivenza  in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I  fondi  autorizzati
all'erogazione delle  rendite  presentano  alla  COVIP,  con  cadenza
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni  riferite
ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 
  5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita  e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza,  sono  in
ogni caso stipulate apposite convenzioni  con  imprese  assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 
  6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,  3  e  5,  e
all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei  fondi,
individuati ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  richiedono  offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,  attraverso  la
forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti  abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di  controllo.  Le
offerte contrattuali rivolte ai  fondi  sono  formulate  per  singolo
prodotto in maniera da consentire  il  raffronto  dell'insieme  delle
condizioni contrattuali con riferimento  alle  diverse  tipologie  di
servizio offerte. 
  7. Con deliberazione delle rispettive autorita'  di  vigilanza  sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di  controllo  su  di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente
articolo. 
  8. Il processo  di  selezione  dei  gestori  deve  essere  condotto
secondo le istruzioni adottate dalla COVIP  e  comunque  in  modo  da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi
e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli  amministratori,
e i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono  essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi  regimi,  anche  congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso: 
    a) contenere le linee di indirizzo  dell'attivita'  dei  soggetti
convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione   e   di
ripartizione del rischio di cui al comma 11 e  le  modalita'  con  le
quali possono essere modificate le linee di indirizzo  medesime;  nel
definire le linee di  indirizzo  della  gestione,  i  fondi  pensione
possono prevedere linee di investimento che consentano  di  garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; 
    b) prevedere i termini e le  modalita'  attraverso  cui  i  fondi
pensione esercitano la facolta' di  recesso,  contemplando  anche  la
possibilita' per il fondo  pensione  di  rientrare  in  possesso  del
proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione   delle   attivita'
finanziarie nelle quali risultano  investite  le  risorse  del  fondo
all'atto della comunicazione al gestore  della  volonta'  di  recesso
dalla convenzione; 
    c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione  della
titolarita' dei diritti di voto  inerenti  ai  valori  mobiliari  nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 
  9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi  di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i  gestori  a
cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata  dalla  garanzia  di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'  affidati  ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio  separato  ed
autonomo, devono  essere  contabilizzati  a  valori  correnti  e  non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati,  ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte di rappresentanti  dei  creditori  stessi,  ne'
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali  che  riguardano
il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti  in
gestione, anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto  gestore.  Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti  redatti  dal  gestore  o  dai
terzi depositari. 
  10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere  dell'autorita'
di vigilanza sui  soggetti  convenzionati,  sono  fissati  criteri  e
modalita' omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei  risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 
  11. I criteri di individuazione  e  di  ripartizione  del  rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: 
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie  disponibilita',  con  i   rispettivi   limiti   massimi   di
investimento, avendo  particolare  attenzione  per  il  finanziamento
delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; 
    b) i criteri di investimento  nelle  varie  categorie  di  valori
mobiliari; 
    c) le regole da osservare in materia di  conflitti  di  interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei  soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai  soggetti
gestori di cui al presente articolo. 
  12. I fondi pensione, costituiti  nell'ambito  delle  autorita'  di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle  stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse. 
  13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne'
investire le disponibilita' di competenza: 
    a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse  da  una  stessa
societa', per un valore nominale superiore al cinque  per  cento  del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al  dieci  per
cento se non quotata, ne' comunque, azioni o  quote  con  diritto  di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla societa' emittente; 
    b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite  societa'  fiduciaria,  o  agli  stessi  legati  da
rapporti  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  23   del   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  in  misura   complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,  se  trattasi
di fondo pensione di categoria, in misura  complessiva  superiore  al
trenta per cento; 
    c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera  b),  i
fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i   lavoratori   di   una
determinata impresa non possono investire le  proprie  disponibilita'
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa,  o,  allorche'
l'impresa appartenga a  un  gruppo,  dalle  imprese  appartenenti  al
gruppo    medesimo,    in    misura    complessivamente    superiore,
rispettivamente, al cinque  e  al  dieci  per  cento  del  patrimonio
complessivo del fondo. Per la nozione di  gruppo  si  fa  riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  14. Le forme pensionistiche complementari sono  tenute  ad  esporre
nel  rendiconto  annuale  e,  sinteticamente,   nelle   comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione  delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio  dei  diritti  derivanti
dalla titolarita'  dei  valori  in  portafoglio  si  siano  presi  in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera d), del citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente: 
              "5. Per  "servizi  di  investimento"  si  intendono  le
          seguenti attivita',  quando  hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              (omissis). 
                d) gestione su  base  individuale  di  portafogli  di
          investimento per conto terzi;". 
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle   assicurazioni
          private), e' il seguente: 
              "Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami  vita
          la classificazione per ramo e' la seguente: 
                I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; 
                II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; 
                III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le  cui
          prestazioni  principali  sono  direttamente  collegate   al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio o di fondi interni ovvero a  indici  o  ad  altri
          valori di riferimento; 
                IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
          il rischio  di  non  autosufficienza  che  siano  garantite
          mediante contratti di lunga durata, non  rescindibili,  per
          il rischio di invalidita'  grave  dovuta  a  malattia  o  a
          infortunio o a longevita'; 
                V. le operazioni di capitalizzazione; 
                VI. le operazioni di  gestione  di  fondi  collettivi
          costituiti per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso  di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa. 
              2.   L'impresa   che   ha   ottenuto   l'autorizzazione
          all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami  I,  II  o
          III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
          se e' stata autorizzata ad esercitare anche un  altro  ramo
          vita con  assunzione  di  un  rischio  demografico,  con  i
          relativi contratti puo' garantire in  via  complementare  i
          rischi di danni alla  persona,  comprese  l'incapacita'  al
          lavoro professionale, la morte in  seguito  ad  infortunio,
          l'invalidita'  a  seguito  di  infortunio  o  di  malattia.
          L'impresa che ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'esercizio
          delle operazioni di cui al ramo VI  del  comma  1,  in  via
          complementare  ai  relativi   contratti,   puo'   garantire
          prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo  quanto
          previsto  nella  normativa   sulle   forme   pensionistiche
          complementari. 
              3. Nei rami danni la classificazione dei rischi  e'  la
          seguente: 
                1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e  le
          malattie    professionali);    prestazioni     forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 
                2.  Malattia:  prestazioni  forfettarie;   indennita'
          temporanee; forme miste; 
                3.  Corpi  di  veicoli  terrestri   (esclusi   quelli
          ferroviari):  ogni  danno  subito  da:  veicoli   terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori; 
                4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito  da
          veicoli ferroviari; 
                5. Corpi di  veicoli  aerei:  ogni  danno  subito  da
          veicoli aerei; 
                6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri  e  fluviali:
          ogni danno subito da: veicoli fluviali;  veicoli  lacustri;
          veicoli marittimi; 
                7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e  ogni
          altro bene): ogni danno subito dalle  merci  trasportate  o
          dai bagagli, indipendentemente dalla natura  del  mezzo  di
          trasporto; 
                8. Incendio ed elementi naturali: ogni  danno  subito
          dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,  6  e
          7) causato da:  incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi
          naturali  diversi   dalla   tempesta;   energia   nucleare;
          cedimento del terreno; 
                9. Altri danni ai beni: ogni danno  subito  dai  beni
          (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
          dalla grandine o  dal  gelo,  nonche'  da  qualsiasi  altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 
                10.  Responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri:
          ogni responsabilita'  risultante  dall'uso  di  autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore); 
                11.   Responsabilita'   civile    aeromobili:    ogni
          responsabilita'  risultante  dall'uso  di   veicoli   aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore); 
                12.   Responsabilita'   civile   veicoli   marittimi,
          lacustri  e  fluviali:  ogni   responsabilita'   risultante
          dall'uso  di  veicoli  fluviali,   lacustri   e   marittimi
          (compresa la responsabilita' del vettore); 
                13.    Responsabilita'    civile    generale:    ogni
          responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri  10,
          11 e 12; 
                14.  Credito:  perdite  patrimoniali   derivanti   da
          insolvenze;  credito  all'esportazione;  vendita  a   rate;
          credito ipotecario; credito agricolo; 
                15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 
                16.  Perdite  pecuniarie  di  vario  genere:   rischi
          relativi   all'occupazione;   insufficienza   di    entrate
          (generale); intemperie; perdite di  utili;  persistenza  di
          spese generali; spese commerciali  impreviste;  perdita  di
          valore venale; perdita  di  fitti  o  di  redditi;  perdite
          commerciali  indirette   diverse   da   quelle   menzionate
          precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali;  altre
          perdite pecuniarie; 
                17. Tutela legale: tutela legale; 
                18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione
          di difficolta'. 
              4.   Nei   rami   danni   l'autorizzazione   rilasciata
          cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata: 
                a) per i rami di cui ai numeri 1 e  2,  "Infortuni  e
          malattia"; 
                b)  per  i  rami  di  cui  ai   numeri   1,   persone
          trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto"; 
                c)  per  i  rami  di  cui  ai   numeri   1,   persone
          trasportate, 4, 6,  7  e  12,  "Assicurazioni  marittime  e
          trasporti"; 
                d) per i rami di cui al  numero  1,  rischio  persone
          trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; 
                e) per i rami di cui ai numeri 8 e  9,  "Incendio  ed
          altri danni ai beni"; 
                f) per i rami di cui ai  numeri  10,  11,  12  e  13,
          "Responsabilita' civile"; 
                g) per i rami di cui ai numeri 14 e  15,  "Credito  e
          cauzione"; 
                h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni". 
              5.  Nei  rami   danni   l'impresa   che   ha   ottenuto
          l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
          un ramo o ad un gruppo di rami,  puo'  garantire  i  rischi
          compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
          autorizzazione quando i medesimi rischi: 
                a) sono connessi con il rischio principale; 
                b) riguardano l'oggetto  coperto  contro  il  rischio
          principale; 
                c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
          rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e  17
          di cui al comma 3 non possono essere considerati  accessori
          di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
          di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
          17 possono essere considerati  come  rischi  accessori  del
          ramo  18  quando  il  rischio  principale   riguardi   solo
          l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
          trasferimenti o  assenze  dal  domicilio  o  dal  luogo  di
          residenza  o  quando   riguardino   controversie   relative
          all'utilizzazione  di  navi  o  comunque  connesse  a  tale
          utilizzazione. 
              6.  L'ISVAP  adotta,  con  regolamento,  le  istruzioni
          applicative sulla classificazione  dei  rischi  all'interno
          dei  rami  nel  rispetto  del  principio   di   equivalenza
          dell'autorizzazione nel territorio comunitario.". 
              - Il testo del citato decreto  legislativo  n.  58  del
          1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  1998,
          n. 71, S.O. 
              - Il testo dell'art. 103 del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa), e' il seguente: 
              "Art. 103 (Domande di  rivendicazione,  restituzione  e
          separazione  di  cose  mobili).  -  Le  disposizioni  degli
          articoli da 93 a 102 si applicano  anche  alle  domande  di
          rivendicazione, restituzione e separazione di  cose  mobili
          possedute dal fallito. 
              In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
          uno stato delle domande accolte o respinte ai  sensi  degli
          articoli 95, 96 e 97. 
              Se  le  domande  sono  proposte  tardivamente  a  norma
          dell'art. 101,  il  giudice  delegato  puo'  sospendere  la
          vendita delle cose rivendicate, chieste in  restituzione  o
          separate, con cauzione o senza. 
              In ogni caso il  giudice,  prima  di  provvedere  sulle
          domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito. 
              Le   domande   di   rivendicazione,   restituzione    e
          separazione sul prezzo  non  pregiudicano  le  ripartizioni
          anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora
          da distribuire.". 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          n. 385 del 1993, e' il seguente: 
              "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile  e
          in presenza di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che
          abbiano per oggetto o per effetto il potere  di  esercitare
          l'attivita' di direzione e coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                1) esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base  di
          accordi,  ha  il  diritto  di  nominare   o   revocare   la
          maggioranza  degli  amministratori  o  del   consiglio   di
          sorveglianza ovvero dispone da solo della  maggioranza  dei
          voti ai fini delle deliberazioni relative alle  materie  di
          cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
                2) possesso di partecipazioni idonee a consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
                  c) l'attribuzione di  poteri  maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 
                  d) l'attribuzione, a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.".