Art. 7 
                          Banca depositaria 
 
  1. Le risorse dei fondi,  affidate  in  gestione,  sono  depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla  legge,
allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  6,  comma
11. 
  3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui  al
citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i
sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla  COVIP
sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 38 del citato decreto  legislativo
          n. 58 del 1998, e' il seguente: 
              "Art.  38  (Banca   depositaria).   -   1.   La   banca
          depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: 
                a)  accerta  la  legittimita'  delle  operazioni   di
          emissione e rimborso delle  quote  del  fondo,  nonche'  la
          destinazione dei redditi del fondo; 
                a-bis) accerta la correttezza del calcolo del  valore
          delle quote del fondo o, su incarico  della  SGR,  provvede
          essa stessa a tale calcolo; 
                b) accerta che nelle operazioni relative al fondo  la
          controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; 
                c) esegue le istruzioni della  societa'  di  gestione
          del  risparmio  se  non  sono  contrarie  alla  legge,   al
          regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 
              2. La banca depositaria e' responsabile  nei  confronti
          della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
          al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in  conseguenza
          dell'inadempimento dei propri obblighi. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  determina  le
          condizioni  per   l'assunzione   dell'incarico   di   banca
          depositaria e le modalita'  di  subdeposito  dei  beni  del
          fondo. 
              4.  Gli  amministratori  e  i   sindaci   della   banca
          depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB, ciascuna  per  le  proprie  competenze,  sulle
          irregolarita'   riscontrate   nell'amministrazione    della
          societa' di gestione del risparmio  e  nella  gestione  dei
          fondi comuni.".