Art. 9 
Istituzione e  disciplina  della  forma  pensionistica  complementare
                       residuale presso l'INPS 
 
  1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  e'
costituita  la  forma  pensionistica  complementare  a  contribuzione
definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7),  della
legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di  TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente  disciplinata  dalle
norme del presente decreto. 
  2.  La  forma  pensionistica  di  cui  al  presente   articolo   e'
amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione  dei
rappresentanti dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,  secondo  un
criterio di pariteticita'. I membri del comitato  sono  nominati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per
quattro anni. I membri del comitato devono possedere i  requisiti  di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti  con  decreto
di cui all'articolo 4, comma 3. 
  3.  La   posizione   individuale   costituita   presso   la   forma
pensionistica di cui al presente articolo puo' essere trasferita,  su
richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo
14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. 
 
          Note all'art. 9:
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 7,
          della  citata  legge  n.  243  del  2004, si veda nota alle
          premesse.