Art. 31.
                        (Omessa comunicazione
                     del conflitto d'interessi)
   1.  Nel  libro  V,  titolo  XI, capo III, del codice civile, prima
dell'articolo 2630 e' inserito il seguente:
   "Art.    2629-bis.   -   (Omessa   comunicazione   del   conflitto
d'interessi).  -  L'amministratore  o  il componente del consiglio di
gestione  di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani  o  di  altro  Stato  dell'Unione  europea  o diffusi tra il
pubblico  in  misura  rilevante  ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e
successive   modificazioni,   ovvero  di  un  soggetto  sottoposto  a
vigilanza  ai  sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  del  citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del
decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi
previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione
da  uno  a  tre  anni,  se dalla violazione siano derivati danni alla
societa' o a terzi".
   2.   All'articolo   25-ter,  comma  1,  lettera  r),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile"
sono  inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione
del  conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice
civile".
 
          Note all'art. 31.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25-ter del decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
          delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
          personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre  2000,  n.  300»,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  25-ter.  (Reati societari). - 1. In relazione ai
          reati  in materia societaria previsti dal codice civile, se
          commessi  nell'interesse della societa', da amministratori,
          direttori  generali  o  liquidatori o da persone sottoposte
          alla   loro  vigilanza,  qualora  il  fatto  non  si  fosse
          realizzato  se  essi avessero vigilato in conformita' degli
          obblighi   inerenti  alla  loro  carica,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni pecuniarie:
                a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni
          sociali,  prevista  dall'art.  2621  del  codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
                b) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
          danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
          primo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          centocinquanta a trecentotrenta quote;
                c) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
          danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
          terzo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          duecento a quattrocento quote;
                d) per  la  contravvenzione  di  falso  in prospetto,
          prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
                e) per  il  delitto  di  falso in prospetto, previsto
          dall'art.  2623,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
                f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
          o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
          dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
          pecuniaria da cento a centotrenta quote;
                g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
          comunicazioni   delle   societa'   di  revisione,  previsto
          dall'art.  2624,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
                h) per  il  delitto  di  impedito controllo, previsto
          dall'art.  2625,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                i) per   il   delitto   di  formazione  fittizia  del
          capitale,  previsto  dall'art.  2632  del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                l) per   il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
          conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                m) per  la  contravvenzione  di illegale ripartizione
          degli  utili  e  delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
          codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria  da  cento  a
          centotrenta quote;
                n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
          o  quote  sociali  o  della societa' controllante, previsto
          dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          cento a centottanta quote;
                o) per  il  delitto  di operazioni in pregiudizio dei
          creditori,  previsto  dall'art.  2629 del codice civile, la
          sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a  trecentotrenta
          quote;
                p) per  il  delitto di indebita ripartizione dei beni
          sociali  da  parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
          del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
          a trecentotrenta quote;
                q) per    il    delitto    di    illecita   influenza
          sull'assemblea,  previsto dall'art. 2636 del codice civile,
          la  sanzione  pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
          quote;
                r) per  il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
          2637   del  codice  civile  e  per  il  delitto  di  omessa
          comunicazione  del conflitto d'interessi previsto dall'art.
          2629-bis  del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria da
          duecento a cinquecento quote;
                s) per  i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio delle
          funzioni  delle  autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
          dall'art.  2638,  primo e secondo comma, del codice civile,
          la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
              3.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
          comma  1,  l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante
          entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».