Art. 33.
                      (Istituzione del reato di
                         mendacio bancario)
   1.  All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo
1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e'
premesso il seguente:
   "1-bis.  Salvo  che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al
fine  di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che
amministra,  o  di  mutare  le condizioni alle quali il credito venne
prima  concesso,  fornisce  dolosamente  ad  una banca notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria  delle  aziende comunque interessate alla concessione del
credito,  e'  punito  con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino ad euro 10.000".