Art. 3.
  1.   Dopo   l'articolo   5-bis  del  regolamento,  come  sostituito
dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
  «Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1.
Il  Forum  nazionale  delle  associazioni  dei  genitori maggiormente
rappresentative,  istituito con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine
di  valorizzare  la  partecipazione  e  l'attivita'  associativa  dei
genitori  nella  scuola come forma di espressione e di rappresentanza
autonoma   e   complementare   a  quella  istituzionale,  nonche'  di
assicurare  una  sede  stabile  di consultazione delle famiglie sulle
problematiche studentesche e scolastiche.
  2.  Il  Forum  e'  composto dai rappresentanti di associazioni o di
confederazioni  di  associazioni  di  genitori  di alunni di istituto
statale  o  paritario,  non  legate  statutariamente ad alcun partito
politico  od  organizzazione  sindacale, in possesso di uno statuto o
documento  costitutivo  che  espliciti  la  volonta'  di  operare per
l'interesse  della  scuola  attraverso un programma generale, nonche'
gli  obiettivi  della  loro  attivita'  nel  rispetto delle regole di
democrazia interna e dei principi della Costituzione.
  3.  In  prima  applicazione  sono  riconosciute  quali maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale   e  ammesse  al  Forum  le
associazioni  dei  genitori,  individuate  con  il citato decreto del
Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana
genitori,  Associazione  genitori  scuole  cattoliche,  Coordinamento
genitori democratici.
  4.  Possono  essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure
di   cui   al  comma  5,  le  associazioni  o  le  confederazioni  di
associazioni  di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche
di  maggiore  rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in
base ad almeno tre dei seguenti criteri:
    a) presenza  nel  territorio  nazionale  in  non  meno di quattro
regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
    b) costituzione  da  almeno  due  anni alla data della domanda di
ammissione;
    c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
    d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
  5.  Le  associazioni o le confederazioni di associazioni presentano
la  domanda  di  accreditamento,  completa  della  documentazione, al
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I
requisiti  di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere
comprovati  ai  sensi  degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48
del  citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,   e   successive  modificazioni,  anche  con  dichiarazione
sostitutiva  resa  da  un  responsabile nazionale dell'associazione o
della  confederazione  di  associazioni;  in  tale  caso il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  si  riserva di
procedere  ad  idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  emesse,  a  norma  dell'articolo  71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione
generale  per  lo  studente,  esperite  le istruttorie del caso sulle
istanze  e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o
le  confederazioni  di associazioni al Forum. E demandata alla stessa
Direzione  generale  per  lo  studente,  la verifica con periodicita'
triennale  della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza
nel   Forum,   anche  in  contraddittorio  con  l'associazione  o  la
confederazione  di  associazioni  interessata,  secondo  le modalita'
stabilite dal Forum medesimo.
  6.  Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono
adeguatamente    pubblicizzate    dal    Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito
internet.
  7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici
regionali,  possono  essere  costituiti  Forum  delle  rappresentanze
associative  presso  i  detti Uffici, cui partecipano le associazioni
dei  genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese tra
le  regioni  e  gli  Uffici  scolastici regionali, le associazioni di
genitori    maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale,
individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4,
in  relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si
applicano  i  commi  5  e  6  per  quanto  concerne  le  procedure di
accreditamento   e   di   verifica  a  cura  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e
la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».