Art. 10. 1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal seguente: "Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".