Art. 10.
   1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto
resta  invenduta,  il  soggetto  a cui e' stata affidata l'esecuzione
della  vendita  fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di
un quinto rispetto a quello precedente".