Art. 11.
   1.  Al  secondo  comma  dell'articolo  543 del codice di procedura
civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
   "4)  la  citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al
giudice  del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la
dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla
dichiarazione  e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire
quando  il  pignoramento  riguarda i crediti di cui all'articolo 545,
commi   terzo   e   quarto,  e  negli  altri  casi  a  comunicare  la
dichiarazione  di  cui all'articolo 547 al creditore procedente entro
dieci giorni a mezzo raccomandata".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  543  del codice di
          procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  543 (Forma  del pignoramento). - Il pignoramento
          di  crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
          che  sono  in  possesso  di  terzi, si esegue mediante atto
          notificato  personalmente  al  terzo  e al debitore a norma
          degli articoli 137 e seguenti.
              L'atto   deve   contenere,   oltre  all'ingiunzione  al
          debitore di cui all'art. 492:
                1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
          del titolo esecutivo e del precetto;
                2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice;
                3. la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione di
          domicilio   nel   comune   in  cui  ha  sede  il  tribunale
          competente;
                4. la  citazione del terzo e del debitore a comparire
          davanti  al  giudice  del  luogo  di  residenza  del terzo,
          affinche'  questi  faccia  la dichiarazione di cui all'art.
          547  e  il  debitore sia presente alla dichiarazione e agli
          atti  ulteriori,  con invito al terzo a comparire quando il
          pignoramento  riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi
          terzo  e  quarto,  e  negli  altri  casi  a  comunicare  la
          dichiarazione  di  cui all'art. 547 al creditore procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
              Nell'indicare   l'udienza   di   comparizione  si  deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501.
              L'ufficiale   giudiziario,   che   ha   proceduto  alla
          notificazione    dell'atto,    e'   tenuto   a   depositare
          immediatamente  l'originale nella cancelleria del tribunale
          per  la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In
          tale  fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo
          e  il  precetto che il creditore pignorante deve depositare
          in  cancelleria  al  momento  della  costituzione  prevista
          nell'art. 314.».