Art. 12.
   1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
   "Con  dichiarazione  all'udienza  o,  nei  casi  previsti, a mezzo
raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente
o  a  mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore
o  si  trova  in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la
consegna".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 547, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.      547 (Dichiarazione     del     terzo). - Con
          dichiarazione  all'udienza  o,  nei  casi previsti, a mezzo
          raccomandata  inviata  al  creditore  procedente, il terzo,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale o del
          difensore  munito  di procura speciale, deve specificare di
          quali  cose  o  di  quali  somme  e' debitore o si trova in
          possesso  e  quando  ne  deve  eseguire  il  pagamento o la
          consegna.
              Deve  altresi'  specificare i sequestri precedentemente
          eseguiti  presso  di  lui  e le cessioni che gli sono state
          notificate o che ha accettato.
              Il  creditore  pignorante deve chiamare nel processo il
          sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».