Art. 14.
   1. L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto
dall'opposizione).   -  Se  competente  per  la  causa  e'  l'ufficio
giudiziario  al  quale  appartiene  il giudice dell'esecuzione questi
fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito
secondo  le  modalita'  previste in ragione della materia e del rito,
previa  iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati
i  termini  a  comparire  di  cui  all'articolo  163-bis,  o altri se
previsti,  ridotti  della  meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi
all'ufficio  giudiziario  competente assegnando un termine perentorio
per  la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non
impugnabile".