Art. 15.
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  618 del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
   "All'udienza   da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che  ritiene
indilazionabili  ovvero  sospende la procedura. In ogni caso fissa un
termine  perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa
iscrizione  a  ruolo  a  cura  della  parte  interessata, osservati i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti   della   meta'.   La   causa  e'  decisa  con  sentenza  non
impugnabile".
 
          Note all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  618  del codice di
          procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.        618 (Provvedimenti       del       giudice
          dell'esecuzione). - Il  giudice  dell'esecuzione  fissa con
          decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'
          e  il termine perentorio per la notificazione del ricorso e
          del  decreto,  e  da',  nei  casi  urgenti, i provvedimenti
          opportuni.
              All'udienza  da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che
          ritiene  indilazionabili  ovvero  sospende la procedura. In
          ogni  caso  fissa  un termine perentorio per l'introduzione
          del  giudizio  di  merito, previa iscrizione a ruolo a cura
          della parte interessata, osservati i termini a comparire di
          cui  all'art.  163-bis,  o altri se previsti, ridotti della
          meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
              Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a
          norma dell'articolo precedente primo comma.».