Art. 16.
   1.  Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura
civile  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei
provvedimenti assunti con ordinanza".
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 618-bis del codice di
          procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 618-bis (Procedimento). - Per le materie trattate
          nei  capi I  e  II  del  titolo IV  del  libro  secondo, le
          opposizioni   all'esecuzione  e  gli  atti  esecutivi  sono
          disciplinate  dalle  norme  previste  per  le  controversie
          individuali di lavoro in quanto applicabili.
              Resta  ferma  la competenza del giudice dell'esecuzione
          nei  casi  previsti  dal  secondo comma dell'art. 615 e dal
          secondo  comma  dell'art.  617 nei limiti dei provvedimenti
          assunti con ordinanza.».