Art. 17.
   1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
   "Se  all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da'
atto   con  ordinanza,  adottando  ogni  altra  decisione  idonea  ad
assicurare,  se  del  caso,  la  prosecuzione  del processo esecutivo
ovvero  ad  estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso
anche   sulle   spese;   altrimenti  il  giudice  provvede  ai  sensi
dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
 
          Nota all'art. 17:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 619 del c.p.c., come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  619  (Forma  dell'opposizione).  -  Il terzo che
          pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni
          pignorati  puo' proporre opposizione con ricorso al giudice
          dell'esecuzione,  prima  che  sia  disposta  la  vendita  o
          l'assegnazione dei beni.
              Il  giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione
          delle  parti  davanti  a se' e il termine perentorio per la
          notificazione del ricorso e del decreto.
              Se  all'udienza  le  parti  raggiungono  un  accordo il
          giudice  ne  da'  atto  con ordinanza, adottando ogni altra
          decisione   idonea   ad   assicurare,   se   del  caso,  la
          prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il
          processo,  statuendo  altresi'  in  questo caso anche sulle
          spese;  altrimenti  il  giudice provvede ai sensi dell'art.
          616 tenuto conto della competenza per valore.».