Art. 19. 1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) e' abrogato.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o), numero 2), capoverso numero 1), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato.), come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. All'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - n) (omissis); o) al numero 27), all'art. 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'offerta e' irrevocabile, salvo che: 1) abrogato; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta,".».