Art. 19.
   1.  Alla  legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma
3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) e' abrogato.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o),
          numero  2),  capoverso  numero 1),  della legge 28 dicembre
          2005,  n.  263  (Interventi  correttivi  alle  modifiche in
          materia  processuale civile introdotte con il decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al
          codice  di procedura civile e alle relative disposizioni di
          attuazione,   al   regolamento  di  cui  al  regio  decreto
          17 agosto  1907,  n.  642,  al  codice  civile,  alla legge
          21 gennaio  1994,  n. 53, e disposizioni in tema di diritto
          alla  pensione  di reversibilita' del coniuge divorziato.),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «3.  All'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio  2005,  n.  80, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) - n) (omissis);
                o) al   numero   27),  all'art.  571  del  codice  di
          procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                1)  al  primo  comma,  le parole: «se un termine piu'
          lungo  non  e'  fissato  dall'offerente, l'offerta non puo'
          essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;
                2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
                  "L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
                    1) abrogato;
                    2) il giudice ordini l'incanto;
                    3)  siano  decorsi  centoventi  giorni  dalla sua
          presentazione ed essa non sia stata accolta,".».