Art. 2.
   1.  Dopo  il  quinto  comma dell'articolo 388 del codice penale e'
inserito il seguente:
   "La  pena  di  cui  al  quinto  comma  si  applica  al  debitore o
all'amministratore,  direttore  generale o liquidatore della societa'
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione".
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 388 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di   un
          provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
          all'adempimento  degli  obblighi  civili  nascenti  da  una
          sentenza   di   condanna,   o   dei   quali   e'  in  corso
          l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui
          propri  o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
          commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti fraudolenti, e'
          punito,  qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
          la  sentenza,  con  la  reclusione fino a tre anni o con la
          multa da lire duecentomila a due milioni.
              La  stessa  pena si applica a chi elude l'esecuzione di
          un   provvedimento   del   giudice   civile,  che  concerna
          l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
          prescriva  misure  cautelari a difesa della proprieta', del
          possesso o del credito.
              Chiunque   sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde  o
          deteriora   una   cosa   di  sua  proprieta'  sottoposta  a
          pignoramento  ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
          e'  punito  con la reclusione fino a un anno e con la multa
          fino a lire seicentomila.
              Si  applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
          multa  da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
          e'  commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
          custodia  e  la  reclusione da quattro mesi a tre anni e la
          multa  da  lire  centomila  a  un  milione  se  il fatto e'
          commesso   dal   custode  al  solo  scopo  di  favorire  il
          proprietario della cosa.
              Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
          a  sequestro  giudiziario  o conservativo che indebitamente
          rifiuta,  omette  o  ritarda un atto dell'ufficio e' punito
          con  la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un
          milione.
              La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
          all'amministratore,  direttore generale o liquidatore della
          societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario
          a  indicare  le  cose  o  i  crediti pignorabili, omette di
          rispondere  nel  termine  di quindici giorni o effettua una
          falsa dichiarazione.
              Il   colpevole   e'  punito  a  querela  della  persona
          offesa.».