Art. 20.
   1.  L'articolo  165 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di  procedura  civile,  di  cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  165.  -  (Partecipazione  del creditore al pignoramento). -
All'atto   della   richiesta   del  pignoramento  il  creditore  puo'
dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
   Nel  caso  di  cui  al  primo  comma  l'ufficiale giudiziario deve
comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici
giorni,  con  un  preavviso  di  tre  giorni,  riducibile nei casi di
urgenza.
   Il  creditore,  a  sue  spese, puo' partecipare alle operazioni di
pignoramento  eseguite  a  norma degli articoli 513 e 518 del codice,
con  l'assistenza  o  a  mezzo  di difensore e di esperto o di uno di
essi".