Art. 21. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.