Art. 21.
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
definiti  i  compensi  spettanti  al  professionista  per l'accesso e
l'esame  delle  scritture  contabili  ai  sensi dell'articolo 492 del
codice  di  procedura  civile,  come sostituito dall'articolo 1 della
presente  legge,  nonche'  ai custodi dei beni pignorati, nominati in
sostituzione del debitore.