Art. 6. 
   1. L'articolo 518 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: 
   "Art. 518. - (Forma del pignoramento). -  L'ufficiale  giudiziario
redige delle sue operazioni  processo  verbale  nel  quale  da'  atto
dell'ingiunzione  di  cui  all'articolo  492  e  descrive   le   cose
pignorate,  nonche'  il   loro   stato,   mediante   rappresentazione
fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone
approssimativamente   il   presumibile   valore   di   realizzo   con
l'assistenza, se ritenuta utile o  richiesta  dal  creditore,  di  un
esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento  cade  su  frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario  ne
descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione. 
   Quando  ritiene  opportuno  differire  le  operazioni   di   stima
l'ufficiale giudiziario redige  un  primo  verbale  di  pignoramento,
procedendo senza indugio e comunque entro il  termine  perentorio  di
trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare
al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale
e' consentito in ogni caso  accedere  al  luogo  in  cui  i  beni  si
trovano. 
   Il  giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il  compenso
spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque  altro  caso,  sulla  base  dei
valori stimati. 
   Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario  fa  relazione  delle
disposizioni date per conservare le cose pignorate. 
   Se il debitore non e' presente,  l'ufficiale  giudiziario  rivolge
l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma,
e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge l'avviso alla  porta  dell'immobile
in cui ha eseguito il pignoramento. 
   Il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il  precetto  devono
essere depositati  in  cancelleria  entro  le  ventiquattro  ore  dal
compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento  del  deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette
copia del  processo  verbale  al  creditore  e  al  debitore  che  lo
richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica,  nel
rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici e teletrasmessi. 
   Su istanza del creditore, da depositare non oltre il  termine  per
il  deposito  dell'istanza  di  vendita,  il  giudice,  nominato  uno
stimatore  quando  appare  opportuno,   ordina   l'integrazione   del
pignoramento se ritiene che il presumibile  valore  di  realizzo  dei
beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel  primo  comma.  In
tale  caso  l'ufficiale  giudiziario  riprende   senza   indugio   le
operazioni di ricerca dei beni".