Art. 7.
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  520 del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
   "Per  la  conservazione  delle  altre cose l'ufficiale giudiziario
provvede,  quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso
un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso
dal  debitore;  nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la
custodia  agli  istituti  autorizzati  di  cui all'articolo 159 delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice".
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  520 del codice di
          procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   520   (Custodia   dei   mobili   pignorati).  -
          L'ufficiale   giudiziario   consegna   al  cancelliere  del
          tribunale  il  danaro,  i  titoli  di credito e gli oggetti
          preziosi  colpiti  dal  pignoramento. Il danaro deve essere
          depositato   dal   cancelliere  nelle  forme  dei  depositi
          giudiziari,  mentre  i  titoli  di  credito  e  gli oggetti
          preziosi   sono   custoditi   nei   modi   che  il  giudice
          dell'esecuzione determina.
              Per  la  conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario  provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
          trasportandole  presso un luogo di pubblico deposito oppure
          affidandole  a un custode diverso dal debitore; nei casi di
          urgenza  l'ufficiale  giudiziario  affida  la custodia agli
          istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
          per l'attuazione del presente codice.».