Art. 9.
   1.   All'articolo   2,  comma  3,  lettera  e),  numero  16),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532
del  codice  di  procedura  civile  ivi  richiamato,  dopo le parole:
"vendita  senza  incanto"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  tramite
commissionario".
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e),
          numero 16)  del  citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «3. Al  codice  di  procedura civile, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a)-d) (Omissis);
                e) al    libro III   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  1) - 15) (Omissis);
                  16) all'art.  532, il primo e il secondo comma sono
          sostituiti dai seguenti:
                    il   giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  la
          vendita  senza  incanto  o  tramite commissionario dei beni
          pignorati.   Le   cose  pignorate  devono  essere  affidate
          all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento
          motivato,  ad  altro  soggetto specializzato nel settore di
          competenza,  affinche'  proceda alla vendita in qualita' di
          commissionario.
              Nello  stesso  provvedimento  di  cui al primo comma il
          giudice,  dopo  aver  sentito, se necessario, uno stimatore
          dotato  di  specifica preparazione tecnica e commerciale in
          relazione  alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa il
          prezzo  minimo  della  vendita  e l'importo globale fino al
          raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
          puo' imporre al commissionario una cauzione.».