Art. 9. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: "vendita senza incanto" sono inserite le seguenti: "o tramite commissionario".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e), numero 16) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a)-d) (Omissis); e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni: 1) - 15) (Omissis); 16) all'art. 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.».