(Accordo-art. 1)
(Traduzione non ufficiale) 
 
         ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE 
                 INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE 
 
Gli Stati Parti al presente Accordo, 
Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul  diritto  del
mare istituisce il Tribunale internazionale del diritto del mare, 
Considerando che il Tribunale deve godere sul territorio di  ciascuno
Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi  ed  immunita'
di cui necessita' per esercitare le sue funzioni, 
Ricordando che lo Statuto del Tribunale stabilisce nel  suo  articolo
10 che i membri  del  Tribunale,  godono  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, di privilegi e di immunita' diplomatiche, 
Considerando che le persone che partecipano alla procedura, nonche' i
funzionari del Tribunale devono poter  beneficiare  dei  privilegi  e
delle  immunita'  loro  necessarie   per   esercitare   in   completa
indipendenza le loro funzioni presso il Tribunale, 
Hanno convenuto quanto segue 
 
                           Articolo primo 
                           Uso dei termini 
 
  Ai fini del presente Accordo: 
    a) per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; 
    b)   per   "Statuto"   s'intende   lo   Statuto   del   Tribunale
internazionale del mare, riprodotto all'annesso VI della Convenzione; 
    c) per "Stati Parti" s'intendono  gli  Stati  Parti  al  presente
Accordo; 
    d) per "Tribunale"  s'intende  il  Tribunale  internazionale  del
diritto del mare; 
    e) per "membri del Tribunale" s'intendono  i  membri  eletti  del
Tribunale o qualsiasi persona scelta in conformita'  all'articolo  17
dello Statuto ai fini di un determinato caso; 
    f) per "Cancelliere" s'intende il  Cancelliere  del  Tribunale  o
qualsiasi  funzionario  del  Tribunale   che   svolge   funzioni   di
cancelliere; 
    g) per "funzionari del Tribunale" s'intendono  il  Cancelliere  e
gli altri membri del personale dell'Ufficio di Cancelleria; 
    h) per "Convenzione di Vienna" s'intende la Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.