Articolo 10 Rimborso di diritti e/o tasse 1. In linea di massima, il Tribunale non rivendica l'esonero da diritti e tasse incluse nel prezzo di beni mobili o immobili, e da tasse che vengono riscosse per servizi resi. Tuttavia, quando il Tribunale effettua per suo uso ufficiale acquisti importanti di beni e di articoli, o di servizi il cui prezzo comprende diritti e tasse di questo tipo, gli Stati Parti prenderanno adeguati provvedimenti amministrativi in vista di esonerarlo da tali diritti o tasse o di rimborsargli l'ammontare dei diritti e/o tasse pagati. 2. Gli articoli acquistati in franchigia o che sono oggetto di un rimborso, non possono essere venduti o diversamente alienati, tranne che alle condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esonero o il rimborso. Nessun esonero o rimborso e' concesso ove si tratti del corrispettivo di servizi di utilita' pubblica forniti al Tribunale.