(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
                           Regime fiscale 
 
1. Le retribuzioni, gli emolumenti e  le  indennita'  corrisposte  ai
membri ed ai funzionari del  Tribunale  sono  esentati  da  qualsiasi
imposta. 
2.  Nel  caso  in  cui  l'incidenza  di  una  qualunque  imposta  sia
subordinata alla residenza del  contribuente,  i  periodi  durante  i
quali i membri o i funzionari del Tribunale si trovano sul territorio
di uno Stato per l'esercizio delle loro funzioni non sono considerati
come periodi di residenza, se tali membri o funzionari beneficiano di
privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 
3.  Le  Parti  al  presente  Accordo  non  sono  tenute  ad  esentare
dall'imposta sul reddito  le  pensioni  o  le  rendite  versate  agli
ex-membri ed agli ex-funzionari del Tribunale.