Articolo 11 Regime fiscale 1. Le retribuzioni, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai membri ed ai funzionari del Tribunale sono esentati da qualsiasi imposta. 2. Nel caso in cui l'incidenza di una qualunque imposta sia subordinata alla residenza del contribuente, i periodi durante i quali i membri o i funzionari del Tribunale si trovano sul territorio di uno Stato per l'esercizio delle loro funzioni non sono considerati come periodi di residenza, se tali membri o funzionari beneficiano di privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 3. Le Parti al presente Accordo non sono tenute ad esentare dall'imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex-membri ed agli ex-funzionari del Tribunale.