Articolo 12 Abolizione di restrizioni in materia di cambio Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita': a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta; b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta; c) il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo. 2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.