(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
           Abolizione di restrizioni in materia di cambio 
 
Senza essere assoggettato  ad  alcun  controllo,  regolamentazione  o
moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita': 
a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di  valuta  o  oro  ed
avere conti in qualsiasi moneta; 
b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo  oro
o le sue valute da un paese  all'altro  o  all'interno  di  qualunque
paese e convertire tutte le valute da  esso  detenute,  in  qualsiasi
altra moneta; 
c) il Tribunale puo'  ricevere,  detenere,  negoziare,  trasferire  o
convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni
altra operazione al riguardo. 
2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al  paragrafo
1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione
fatta valere da uno Stato Parte,  qualora  ritenga  di  potervi  dare
seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.