Articolo 14 Funzionari 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Cancelliere gode di privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 2. Gli altri funzionari del Tribunale, nei paesi in cui soggiornano per esigenze di servizio, o in quelli che attraversano per lo stesso motivo, godono dei privilegi, immunita' ed agevolazioni richiesti per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare: a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b) del diritto d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro effetti in occasione dell'assunzione iniziale dello loro funzioni nel paese interessato e di riesportarli in franchigia nel paese dove hanno il domicilio; c) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, salvo se esistono motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e' vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione in presenza del funzionario interessato; d) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, scritti ed atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunita' continua ad essere loro concessa anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; e) dell'esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale; f) per loro stessi e per i loro familiari conviventi, dell'esenzione da misure restrittive relative all'immigrazione e da formalita' relative alla registrazione degli stranieri, g) degli stessi privilegi ed agevolazioni di cambio di quelli concessi ai funzionari di rango paragonabile appartenenti alle rappresentanze diplomatiche accreditate pressi il governo interessato; h) per loro stessi e per i loro familiari conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio di quelle concesse in periodo di crisi internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 3. I funzionari del Tribunale sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di cui sono proprietari, o che utilizzano, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati. 4. Il Tribunale informa tutti gli Stati Parti circa le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del presente articolo e comunica loro periodicamente i nominativi dei funzionari compresi in queste categorie.