(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
                             Funzionari 
 
1.  Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il  Cancelliere  gode   di
privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 
2. Gli altri funzionari del Tribunale, nei paesi in  cui  soggiornano
per esigenze di servizio, o in quelli che attraversano per lo  stesso
motivo, godono dei privilegi, immunita' ed agevolazioni richiesti per
l'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare: 
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal  sequestro  dei  loro
effetti personali; 
b) del diritto d'importare in franchigia la loro mobilia  ed  i  loro
effetti in occasione dell'assunzione iniziale dello loro funzioni nel
paese interessato e di riesportarli  in  franchigia  nel  paese  dove
hanno il domicilio; 
c) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti  personali,
salvo  se  esistono  motivi  validi  di  ritenere  che  gli   effetti
contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la
cui importazione o esportazione e'  vietata  dalla  legge  o  dipende
dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato  in  materia  di
quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione in presenza  del
funzionario interessato; 
d) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione  legale  per  le  loro
parole, scritti ed atti da essi compiuti  nell'esercizio  delle  loro
funzioni. Questa immunita' continua ad  essere  loro  concessa  anche
dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; 
e)  dell'esenzione  da  qualsiasi  obbligo   relativo   al   servizio
nazionale; 
f) per loro stessi e per i loro familiari conviventi,  dell'esenzione
da misure  restrittive  relative  all'immigrazione  e  da  formalita'
relative alla registrazione degli stranieri, 
g) degli  stessi  privilegi  ed  agevolazioni  di  cambio  di  quelli
concessi  ai  funzionari  di  rango  paragonabile  appartenenti  alle
rappresentanze   diplomatiche   accreditate   pressi    il    governo
interessato; 
h) per loro stessi e per i loro familiari  conviventi,  delle  stesse
agevolazioni di rimpatrio di quelle  concesse  in  periodo  di  crisi
internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione  di
Vienna. 
3.  I  funzionari  del  Tribunale   sono   tenuti   a   sottoscrivere
un'assicurazione  riguardo  a  terzi  per  i  veicoli  di  cui   sono
proprietari, o che  utilizzano,  come  previsto  dalle  leggi  e  dai
regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati. 
4. Il Tribunale informa tutti gli Stati Parti circa le  categorie  di
funzionari cui si applicano le disposizioni del presente  articolo  e
comunica loro periodicamente i nominativi dei funzionari compresi  in
queste categorie.