(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 Esperti designati in conforrita' all'articolo 289 della Convenzione 
 
Gli  esperti  designati  in  conformita'   all'articolo   289   della
Convenzione godono durante tutta la loro missione,  ivi  compresa  la
durata  del  viaggio,  dei  privilegi,  immunita'   ed   agevolazioni
necessarie per garantire la loro  indipendenza  nell'esercizio  delle
loro funzioni, in particolare: 
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal  sequestro  dei  loro
effetti personali; 
b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti  personali,
a meno che  esistano  motivi  validi  di  ritenere  che  gli  effetti
contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la
cui importazione o esportazione e'  vietata  dalla  legge  o  dipende
dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato  in  materia  di
quarantena. In questo caso,  si  procede  all'ispezione  in  presenza
dell'esperto interessato; 
e) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione  legale  per  le  loro
parole  o  i  loro  scritti  e  per  gli  atti   da   essi   compiuti
nell'esercizio delle loro  funzioni.  Questa  immunita'  continua  ad
essere loro concessa anche dopo che hanno cessato  di  esercitare  le
loro funzioni; 
d) inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali; 
e) dell'esenzione da misure restrittive relative  all'immigrazione  e
da formalita' relative alla registrazione degli stranieri; 
f) delle stesse agevolazioni,  per  quanto  concerne  le  restrizioni
monetarie e di  cambio,  di  quelle  concesse  ai  rappresentanti  di
governi stranieri in missione ufficiale temporanea; 
g) delle stesse  agevolazioni  di  rimpatrio  in  periodo  di'  crisi
internazionale di quelle concesse agli agenti  diplomatici  ai  sensi
della Convenzione di Vienna.