Articolo 15 Esperti designati in conforrita' all'articolo 289 della Convenzione Gli esperti designati in conformita' all'articolo 289 della Convenzione godono durante tutta la loro missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei privilegi, immunita' ed agevolazioni necessarie per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare: a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, a meno che esistano motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e' vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione in presenza dell'esperto interessato; e) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole o i loro scritti e per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunita' continua ad essere loro concessa anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; d) inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali; e) dell'esenzione da misure restrittive relative all'immigrazione e da formalita' relative alla registrazione degli stranieri; f) delle stesse agevolazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g) delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di' crisi internazionale di quelle concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.