(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
                Agenti, consulenti legali e avvocati 
 
1. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati presso il Tribunale
godono, durante la  durata  della  loro  missione,  ivi  compreso  in
occasione  di  viaggi  effettuati  nell'ambito   di   missioni,   dei
privilegi,  immunita'  ed   agevolazioni   richieste   dell'esercizio
indipendente delle loro funzioni, in particolare; 
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal  sequestro  dei  loro
effetti personali; 
b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro afferri  personali,
a meno che  esistano  motivi  validi  di  ritenere  che  gli  effetti
contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la
cui importazione o esportazione e'  vietata  dalla  legge  o  dipende
dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato  in  materia  di
quarantena. In questo caso,  si  procede  all'ispezione  in  presenza
dell'agente, del consulente legale o dell'avvocato interessato; 
c) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione  legale  per  le  loro
parole, i loro  scritti  e  per  tutti  gli  atti  da  essi  compiuti
nell'esercizio delle loro  funzioni  di  rappresentanti  delle  parti
dinanzi al Tribunale; tale immunita' sussiste anche  dopo  che  hanno
cessato di esercitare le loro funzioni; 
d)  dell'inviolabilita'  di  tutta  la  documentazione  e   documenti
personali; 
e)  del  diritto  di  ricevere  documenti  o  corrispondenza  tramite
corriere o valigie sigillate; 
f)  dell'esenzione   da   qualsiasi   misura   restrittiva   relativa
all'immigrazione e da qualsiasi  formalita'  di  registrazione  degli
stranieri; 
g) delle stesse agevolazioni, per  quanto  concerne  i  loro  effetti
personali e le loro transazioni monetarie  o  di  cambio,  di  quelle
concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale
temporanea; 
h) delle  stesse  agevolazioni  di  rimpatrio  in  periodo  di  crisi
internazionale di quelle concesse agli agenti  diplomatici  ai  sensi
della Convenzione di Vienna. 
2. Dopo che le parti alla procedura dinanzi al  Tribunale  gli  hanno
notificato la designazione di un agente, di un consulente legale o di
un avvocato, il Cancelliere  firma  un  certificato  che  attesta  Io
status del rappresentante e che e' valido per un ragionevole  periodo
di tempo richiesto dalla procedura. 
3.  Le  autorita'  competenti  dello  Stato   interessato   concedono
privilegi,  immunita',  agevolazioni  e  prerogative   agli   agenti,
consulenti legali ed avvocati di cui  al  presente  articolo,  dietro
presentazione del certificato di cui al paragrafo 2. 
4.  Nel  caso  in  cui  l'incidenza  di  una  qualunque  imposta  sia
subordinata alla residenza del contribuente,  i  peritili  durante  i
quali gli agenti, i consulenti Iegali o gli avvocati si  trovano  sul
territorio di uno Stato per l'esercizio dello loro funzioni non  sono
considerati come periodi di residenza,