Articolo 16 Agenti, consulenti legali e avvocati 1. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati presso il Tribunale godono, durante la durata della loro missione, ivi compreso in occasione di viaggi effettuati nell'ambito di missioni, dei privilegi, immunita' ed agevolazioni richieste dell'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare; a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro afferri personali, a meno che esistano motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e' vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione in presenza dell'agente, del consulente legale o dell'avvocato interessato; c) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, i loro scritti e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanti delle parti dinanzi al Tribunale; tale immunita' sussiste anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; d) dell'inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali; e) del diritto di ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere o valigie sigillate; f) dell'esenzione da qualsiasi misura restrittiva relativa all'immigrazione e da qualsiasi formalita' di registrazione degli stranieri; g) delle stesse agevolazioni, per quanto concerne i loro effetti personali e le loro transazioni monetarie o di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; h) delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale di quelle concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 2. Dopo che le parti alla procedura dinanzi al Tribunale gli hanno notificato la designazione di un agente, di un consulente legale o di un avvocato, il Cancelliere firma un certificato che attesta Io status del rappresentante e che e' valido per un ragionevole periodo di tempo richiesto dalla procedura. 3. Le autorita' competenti dello Stato interessato concedono privilegi, immunita', agevolazioni e prerogative agli agenti, consulenti legali ed avvocati di cui al presente articolo, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui l'incidenza di una qualunque imposta sia subordinata alla residenza del contribuente, i peritili durante i quali gli agenti, i consulenti Iegali o gli avvocati si trovano sul territorio di uno Stato per l'esercizio dello loro funzioni non sono considerati come periodi di residenza,