Articolo 18 Connazionali e residenti stabili Fatti salvi i privilegi e le immunita' supplementari eventualmente concesse dallo Stato Parte interessato, e fermo restando l'articolo 11, qualsiasi persona che gode di privilegi e di immunita' ai sensi del presente Accordo beneficia, sul territorio dello Stato Parte di cui ha la nazionalita' o in cui ha uno status di residente stabile, unicamente dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale, e dell'inviolabilita' per le sue parole, i suoi scritti e tutti gli atti da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Tale immunita' sussiste anche dopo che ha cessato di esercitare le sue funzioni presso il Tribunale.