(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
                  Connazionali e residenti stabili 
 
Fatti salvi i privilegi e le  immunita'  supplementari  eventualmente
concesse dallo Stato Parte interessato, e fermo  restando  l'articolo
11, qualsiasi persona che gode di privilegi e di immunita'  ai  sensi
del presente Accordo beneficia, sul territorio dello Stato  Parte  di
cui ha la nazionalita' o in cui ha uno status di  residente  stabile,
unicamente dell'immunita' da qualsiasi  forma  di  azione  legale,  e
dell'inviolabilita' per le sue parole, i suoi  scritti  e  tutti  gli
atti  da  essa  compiuti  nell'esercizio  delle  sue  funzioni.  Tale
immunita' sussiste anche dopo che ha cessato  di  esercitare  le  sue
funzioni presso il Tribunale.